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IL CASO: il campionario che una società preponente affida all’Agente come dev’essere consegnato? Si deve fare la fattura? In caso di campionario non restituito come si deve comportare la società preponente? 

Il campionario ha natura strumentale. Infatti, l’attività dell’agente – nella maggior parte dei casi – non può essere svolta senza il campionario. Visto che tra gli obblighi in capo al preponente c’è proprio la messa a disposizione dei beni oggetto del contratto (che formano il campionario), allora, questa “consegna” non può che essere gratuita.

L`affidamento di beni dal preponente all’agente deve avvenire con l’emissione di un documento di trasporto, su cui si specifica: il destinatario (che è l’agente), la causale (beni in conto campionario non destinati alla vendita) e l’elenco dei beni che compongono il campionario. In alternativa al documento di trasporto la società preponente potrebbe avvalersi di un apposito registro.

Per il successivo trasporto del campionario presso i propri clienti, l`agente deve semplicemente conservare il DDT emesso dalla casa mandante. Questo non significa che l’agente debba tenere sempre “in macchina” il DDT, ma conservarlo nei modi prevista dalla norma. in caso di sostituzione del campionario (o anche la sua variazione), la società preponente emette un nuovo DDT per la consegna del nuovo campionario, oppure modifica o integra il vecchio documento. 

Non si ritiene possa trovare applicazione l’art- 6 del DPR 633/72, in materie di deroghe che posticipano il momento impositivo ai fini iva. Il campionario non si considera "cessioni di beni" agli effetti dell'iva, mancando le caratteristiche di onerosità e passaggio di proprietà.

Ovviamente l’agente dovrà restituire tali beni, quando non siano più utilizzabili o perché è terminato il contratto di agenzia o perché – in quanto campionario stagionale – sia terminata la produzione e/o la stagionalità. La restituzione e / o sostituzione del campionario prevede, comunque, in capo all’Agente un obbligo: deve emettere un documento che giustifichi l’operazione 

La fatturazione da parte del preponente dei beni oggetto di campionario è ammessa soltanto in caso di mancata restituzione o per deterioramento degli stessi oltre il normale uso (vedasi Accordi Economici Collettivi).

Nessuna formalità è prevista per le cessioni di campionari di modico valore, appositamente contrassegnati, da consegnarsi come omaggio. Si tratta di beni che presentano le stesse caratteristiche qualitative del prodotto venduto, ma hanno dimensioni ridotte e valore molto modesto (si consideri ad esempio le fialette di profumo che contengono solo poche gocce dell’essenza di cui sono un campione). Non essendo considerati quali cessioni di beni ex art. 2 del DRP 633/72, non vi sono obblighi documentali da rispettare. Spesso tuttavia per gestire la propria contabiltà di magazzino viene emesso comunque un DDT con dicitura appropriata.

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