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L’agenzia delle Entrate, fornisce –con la risposta all’interpello n. 112 del 21 aprile 2020 - chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di indennizzo dal FIR percepito da un azionista ai sensi dell’art. 1 commi 493-507 della L. 145/2018.

L'articolo 1, commi da 493 a 507, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145 (attuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019) ha istituito il fondo indennizzo risparmiatori (FIR). Il FIR ha “(…) la finalità di indennizzare i risparmiatori titolari di azioni e obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione di violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza”.

L’indennizzo è stabilito, entro il limite massimo di euro 100.000 per ciascun risparmiatore, nella misura:

- del 30% del costo di acquisto delle azioni, per gli azionisti;

- del 95% del costo di acquisto, per gli obbligazionisti subordinati.

L’agenzia richiama le risoluzioni:

- n. 3/E del 2017, in materia di trattamento fiscale dell’indennizzo riconosciuto alle “(…) somme erogate a favore dei soggetti vittime della risoluzione degli istituti di credito di cui al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 (…)“ - Banca Popolare Etruria e del Lazio., In tale risoluzione veniva precisato che "le somme percepite a titolo di indennizzo ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legge n. 59 del 2016 non assumono rilevanza reddituale in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (c.d. danno emergente)”;

- n. 153/E del 18 dicembre 2017, relativa alle “somme corrisposte dalle banche a seguito della stipula di accordi transattivi sottoscritti con i propri clienti con riferimento a pretese risarcitorie, attuali o potenziali, che gli stessi avrebbero potuto vantare in dipendenza dell'investimento effettuato in azioni delle medesime banche”. In tale risoluzione è stato precisato che "gli indennizzi corrisposti ai soci dalla banca non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sul reddito (...), in quanto finalizzati a reintegrare forfetariamente la perdita economica”.

Uniformandosi a quanto già specificato dalle predette risoluzioni l’Agenzia conclude che “le somme corrisposte dal FIR non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR in quanto finalizzati a reintegrare "forfetariamente" la perdita economica patrimoniale (danno emergente) subita dal percettore a fronte delle predette condotte poste in essere dalle banche”.

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