Articoli

L’art. 186 del DL 34/2020 (Decreto rilancio), in parziale modifica dell’articolo 98 del DL 18/2020 (Decreto cura Italia), stabilisce che “limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro (…)”. 

Le modalità di calcolo

La norma originaria (art. 57 – bis del DL 50/2017) prevedeva un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nell’anno precedente, a patto che il valore degli investimenti superasse l’1% del valore degli analoghi investimenti effettuati nel precedente anno (elevato al 90% per le microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative).

Le modifiche apportate – esclusivamente per l’anno 2020 – cambiano la base di calcolo dell’agevolazione, oltre che la percentuale. Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha chiarito “che l’espresso riferimento al “valore degli investimenti pubblicitari effettuati”, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione fiscale”. Pertanto, con il DL 18/2020 viene modificata “(…) la base di calcolo del credito d’imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020”.

Quindi “straordinariamente”, nel 2020 potranno usufruire dell’agevolazione:

- i soggetti il cui primo anno di attività è il 2020;

- i soggetti che programmano investimenti pubblicitari per il 2020, inferiori a quelle sostenute nel 2019;

- i soggetti che non hanno mai fatto investimenti pubblicitari, ma che hanno programmato di farli per il 2020.

Inoltre, soltanto per l’anno 2020, l’agevolazione viene portata al 50% del valore degli investimenti effettuati.

I limiti

Il limite massimo introdotto dal DL “Rilancio” è pari a 60 milioni di euro (40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line e 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato).

Le spese oggetto di agevolazione

Come esplicitamente indicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, determinano il credito d’imposta “(…) gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. (…)

I soggetti

Possono beneficiare del credito tutti i titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa ed anche gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

Le modalità per accedere all’agevolazione

I nuovi termini per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta – solo per l’anno 2020 – sono dal 1° al 30 settembre. Ricordiamo che i termini ordinari, invece, sono i seguenti:

- “dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione: è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;

- dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo: i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato”.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia all'articolo "Credito d'imposta per investimenti pubblicitari" pubblicato il 1 ottobre 2018.

 

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI