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Il decreto Rilancio (DL 34/2020) prevede tre agevolazioni per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro:

- l’art. 125, abrogando gli articoli 64 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e 30 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), ha ridefinito il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro che passa dal 50% al 60% delle spese sostenute nel 2020;

- l’art. 120 ha introdotto anche un nuovo credito d’imposta del 60% per le spese sostenute nel 2020 sostenute per gli adeguamenti degli ambienti di lavoro, necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento;

- l’art. 95 ha previsto l’adozione di interventi straordinari – ad parte dell’INAIL - per le imprese che, a partire dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020), abbiano adottato misure finalizzate alla la riduzione del rischio di contagio Sul luogo di lavoro.

IL CREDITO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Requisiti soggettivi

Il credito è riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arti e professione e agli enti non commerciali. Requisiti oggettivi Le spese agevolabili sono “la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e l'acquisto, ed evetualmente l'installazione, di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), di prodotti detergenti e disinfettanti, di dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) e dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione)”.

Misura

Il credito ammonta al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Utilizzo

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione mediante il modello F24. Il credito non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Il credito può essere ceduto ad altri soggetti (inclusi istituti di credito) ai sensi dell’art. 122 del DL 34/2020. Le modalità attuative saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL 34/2020.

IL CREDITO PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Requisiti soggettivi

Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, ad associazioni, fondazioni e enti del Terzi settore che svolgono la propria attività in luoghi aperti al pubblico (di cui all’Allegato 1).

Requisiti oggettivi

Tra gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, si considerano “(…) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti”.

Misura

Il credito ammonta al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un massimo di 80.000 euro per ciascun beneficiario.

Utilizzo

“Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno definite le istruzioni operative su criteri e modalità di applicazione e fruizione”

GLI INTERVENTI STRAORDINARI

Requisiti soggettivi

“L’INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, interventi per la riduzione del rischio di contagio”

Requisiti oggettivi

Le spese agevolabili sono l’acquisto di “apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale”.

Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.

Misura

“L’importo massimo concedibile mediante gli interventi è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti”.

Utilizzo

"Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili”.

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