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L’agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 855 del 22 dicembre 2021 interviene su un operazione di esportazione temporanea senza passaggio di proprietà evidenziando quale sia la documentazione necessaria ai fini dell’operazione e come non sia sufficiente la fattura «pro forma».

L’art. 1, comma 8, della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022 in vigore dal 1 gennaio 2022) prevede che: “A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,

La Circolare 20/E del 29 dicembre 2021 dell’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti in merito al recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali, a fronte delle modifiche apportate dal DL 73/2021 (cfr. articolo “Recupero iva su crediti nelle procedure concorsuali”). Ricordiamo che le nuove disposizioni valgono solo per le procedura concorsuale aperte dal 26 maggio 2021.

L’art. 1, commi da 125 a125-sexies e 127 della Legge n. 124/2017 ha posto l’obbligo di pubblicare le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nel corso dell’anno 2020 di ammontare complessivo superiore ad euro 10.000.

Il DDL di bilancio 2022, approvato definitivamente da parte del senato il 23 dicembre 2021 (ora la parola passa alla Camera), ha introdotto importanti modifiche e chiarimenti rispetto alla bozza di legge di bilancio 2022, in tema di Superbonus, oltre a riprendere i contenuti del DL 157/2021.