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In sede di approvazione della Legge di bilancio 2022 sono state introdotte delle modifiche all’art. 6 del DL 146/2021 (titolato: “semplificazioni della disciplina del Patent Box”). 

In particolare l’art. 1 comma 10 della L 234/2021 è intervenuto sulla disciplina del Patent box, che assume ora una nuova veste.

Una prima modifica riguarda il comma 3 dell’art.6 (e di riflesso incide sul comma 5). In sintesi i soggetti titolari di reddito d’impresa possono usufruire - ai fini delle imposte sui redditi/Irap – di una maggiorazione (o maggiore deduzione) da applicare ai costi di ricerca e sviluppo. Tale maggiorazione, nella nuova formulazione, passa dal 90% al 110%. I costi di ricerca e sviluppo si riferiscono a “(…) software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa” . Nella nuova formulazione vengono esclusi i costi di ricerca e sviluppo sostenuti su marchi d'impresa, dei processi, formule, informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale - commerciale - scientifico giuridicamente tutelabili, c.d. "know how".

Tale opzione – se esercitata – ha una durata di cinque anni e non può essere revocata (ma può essere rinnovata).

Viene introdotto, inoltre, un ulteriore comma – il 10-bis – nel quale viene previsto un meccanismo di recapture. In altre parole, se le spese di ricerca e sviluppo sono “(…) sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali (…) il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale”. Quindi per le spese – sostenute in uno o più periodi d’imposta - volte a creare un bene immateriale, tra quelli indicati al comma 3, può essere recuperata la maggiorazione del 110% da quando il bene ottiene il titolo di privata industriale. Esiste però un limite temporale. Tale maggiorazione, infatti, “(…) non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale”.

Le nuove disposizione, così come indicato nel nuovo comma 8 dell’art. 6, “(…) si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta”. Pertanto, la maggiorazione del 110% si applica alle opzioni esercitate per il periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL 146/2021), ovvero il periodo d’imposta 2021 (per coloro che hanno il periodo solare come periodo d’imposta).

Viene, inoltre, abrogato il comma 9 dell’art. 6. Pertanto, l’applicazione della maggiorazione del 110% diventa compatibile con il credito “(…) d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

Infine, il nuovo comma 10 dell’art. 6, prevede che il vecchio regime (art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 e dell'art. 4, DL n. 34/2019 - Decreto Crescita) non è più esercitabile nel 2021. Si ricorda che il Decreto crescita aveva previsto che a decorrere dal 2019, in alternativa al ruling, il reddito agevolabile poteva essere autodeterminato. Quindi, le opzioni al vecchio regime relative al 2020 continuano ad essere valide per tutto il quinquennio (e quindi fino al 2024). Quelle relative al 2021, invece, no.

I soggetti che hanno esercitato opzioni - secondo il vecchio regime - afferenti ai periodi d'imposta antecedenti al 2021 possono scegliere di applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La disciplina transitoria, quindi, permette di optare per il nuovo regime fino al 2024. La facoltà di aderire al nuovo regime, per opzioni al vecchio esercitate ante 2021, non può essere esercitata dai soggetti che:

- hanno presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l'Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, DPR n. 600/73 e abbiano sottoscritto un accordo preventivo a conclusione di tale procedura;

- hanno aderito alla procedura di autoliquidazione ex art. 4 del DL n. 34/2019.

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