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L’agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 855 del 22 dicembre 2021 interviene su un operazione di esportazione temporanea senza passaggio di proprietà evidenziando quale sia la documentazione necessaria ai fini dell’operazione e come non sia sufficiente la fattura «pro forma».

Il caso

L’istante è società che opera nel settore della progettazione e realizzazione dei sistemi antifurto. La produzione delle componentistiche e l’assemblaggio del prodotto avvengono fuori dalla comunità europea (Hong Kong). Terminata la lavorazione e produzione, i prodotti finiti vengono acquistati ed importati in Italia dalla società istante. La società istante intende vendere al fornitore extra UE i componenti ed i materiali necessari per la lavorazione e produzione dei prodotti finiti, “(…) ricorrendo alla procedura della <esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà> che costituisce un'esportazione ai soli fini doganali e non anche ai fini IVA”. La società, infatti, non può utilizzare la procedura della “esportazione temporanea", poiché non è in grado di effettuare il riconoscimento della componentistica. Pertanto, con la procedura di esportazione definitiva di cui sopra, l’istante non emette fattura ex art. 8 del DPR 633/72 nei confronti del suo fornitore di Hong Kong e “l'imponibilità ai fini IVA si realizzerà (…) soltanto al momento della reimportazione, da parte della società istante, dei <prodotti compensatori> destinati alla vendita”.

A questo punto si pone il problema di come vincere la presunzione di cessione ex art. 1 del DPR 441/1197: “la società istante chiede quale sia la documentazione da predisporre e quali siano le modalità di conservazione e registrazione della medesima”.

La risposta dell’Agenzia

L’agenzia delle entrate, con riferimento agli “(…) oneri documentali e di registrazione da osservare al fine di superare la presunzione di cessione (…)” chiarisce che “(…) la presunzione non può considerarsi superata con l'emissione di una fattura "pro-forma".

Tuttavia potrebbe essere utilizzato uno di questi due strumenti:

- un documento contabile, consistente in un'apposita "lista valorizzata su carta intestata (elenco descrittivo dei beni con i rispettivi valori) da registrare in uno specifico registro tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 633 del 1972”;

- “un documento di trasporto o di consegna, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, senza necessità di annotarlo nel predetto registro, in quanto, per comprovare la movimentazione dei beni, è sufficiente la conservazione, a norma del già richiamato art. 39, di idonea documentazione (documenti di trasporto, doganali o contabili)”.

E’ necessario poi “(…) assicurarsi che, ai fini IVA, l'operazione descritta non appaia come una cessione all'esportazione, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972”. Quindi, il documento scelto dovrà essere presentato “a corredo della bolletta di esportazione” ed invalidato con la dicitura "non valida ai fini dell'art. 8 del d.P.R. n. 633del 1972".

In questo modo l’operazione è irrilevante per la formazione del plafond.

L’Agenzia ritiene pertanto che i documenti che l’istante intende utilizzare per superare la presunzione siano corretti. Nel caso in cui l’istante acquisti materiale da fornitori UE o extraUE che spediscono direttamente i beni ad Hong Kong (triangolazione), l’istante “(…) dovrà compilare dettagliatamente la <lista valorizzata> dopo aver ricevuto il documento emesso dal fornitore, contenente l'indicazione e la descrizione della merce che verrà spedita ad Hong Kong e del relativo prezzo di vendita senza IVA, nonché dopo aver effettuato il relativo pagamento (a cui si aggiungerebbe, nel caso di spedizione del fornitore UE, anche la documentazione comprovante la movimentazione della merce, ovvero il documento di trasporto o di consegna)”. Infine, considerato che l’operazione fin qui ha valenza solo doganale e non fiscale, “(…) all'atto dell'importazione dei prodotti compensatori, la relativa operazione doganale (…) si configura come immissione in libera pratica dei beni medesimi”.

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