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L’articolo 1, comma 44 della L 234/2021 apporta alcune modifiche alla disciplina degli investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1 L. 178/2020- legge di bilancio 2021). Tali modifiche riguardano gli investimenti di beni di cui all’allegato A e B, per i quali viene ampliato il termine per poter usufruire del credito d’imposta. Restano, invece, esclusi i beni ordinari.

Investimenti in beni ordinari materiali e immateriali (art. 1054 e 1055 della L 178/2020)

Nessuna modifica è stata apportata agli investimenti in beni ordinari. Pertanto per gli investimenti effettuati dal:

- dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (oppure 30 giugno 2022 sempre che l’ordine sia stato accettato e sia stato pagato un acconto almeno del 20% entro il 31 dicembre 2021), il credito d’imposta è pari al 10% del costo (limite di spesa 2 milioni di euro);

- dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (oppure 30 giugno 2023 sempre che l’ordine sia stato accettato e sia stato pagato un acconto almeno del 20% entro il 31 dicembre 2022), il credito d’imposta è pari al 6% del costo (limite di spesa 2 milioni di euro).

Investimenti in beni compresi nell’allegato A della L. 232/016 – ovvero beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (art. 1057 della L 178/2020)

La legge di bilancio 2022 modifica la norma introducendo l’articolo 1057-bis. Tale articolo prevede una specifica tempistica per il sostenimento dell’investimento e una riduzione progressiva del credito d’imposta, in relazione al valore dell’investimento.

In particolare per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato accettato l’ordine e avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisto), è riconosciuto un credito d’imposta:

- del 20 % del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- nella misura del 10 % del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- nella misura del 5 % del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Rimangono invariate le precedenti disposizioni per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022.

Pertanto, per gli Investimenti effettuati dal 1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (oppure 30 giugno 2023 sempre che l’ordine sia stato accettato e sia stato pagato un acconto almeno del 20% entro il 31 dicembre 2022) il credito d'imposta è' riconosciuto nella misura:

- del 40 % del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- nella misura del 20 % del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

- nella misura del 10 % del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Investimenti in beni compresi nell’allegato B della L. 232/016 – ovvero beni immateriali quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni (art. 1058 della L 178/2020)

La legge di bilancio modifica il comma 1058, che disciplina questo tipo di investimento, e introduce il comma 1058 – bis, allungando i tempi previsti per l’investimento e riducendo – con gli anni – il valore del credito.

In particolare:

- per gli investimenti effettuati dal “(…) 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”, è possibile maturare ancora il credito d’imposta pari al 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- per gli investimenti effettuati dal “(…) 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”, è possibile maturare un credito d’imposta pari al 15 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

- per gli investimenti effettuati dal “(…) 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”, è possibile maturare un credito d’imposta pari al 10 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Viene, inoltre, amplia la sfera delle spese agevolabili prevedendo anche “le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza”.

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