Articoli

La Ragioneria Generale dello stato è intervenuta con la circolare 33 del 31 dicembre 2021 per fornire alcuni chiarimenti in relazione “(…) ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative”.

Il divieto del doppio finanziamento

Il concetto di doppio finanziamento è stato tradotto dalla Ragioneria nella circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 che – con l’allegato “istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR” - individuava i principi e gli obblighi che devono essere previsti dai dispositivi amministrativi per individuazione/selezione dei singoli interventi da finanziare sul PNRR. Il PNRR è il Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, approvato il 13 luglio 2021 dal Consiglio Ecofin dell'Ue. Le istruzioni tecniche per i progetti PNRR prevedevano tra gli obblighi, quello di “(…) assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”. Pertanto, non si possono cumulare i fondi PNRR e le risorse previste dal bilancio dello stato.

Ma quali misure sono previste nel PNRR dell’Italia? Come chiarito dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68/E del 30 novembre 2021, “la misura <Investimento 1: Transizione 4.0> (M1C2-1)” è prevista dal PNRR e comprende:

- il “credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard”;

- il “(…) credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese”;

- il “(…) credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0”.

Tale specifica aveva creato alcuni dubbi di carattere interpretativo relativamente ai crediti per investimenti in beni strumentali nuovi.

Il cumulo delle agevolazioni

L’articolo 1, comma 1059 della L. 178/2020, confermato dalla Legge di bilancio 2022, prevede che “il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.

Come si coordina il cumulo delle misure agevolative con l’obbligo di assenza del doppio finanziamento?

Nella circolare 33 viene specificato, innanzitutto, che le due nozioni “(…) si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili”.

Il divieto di doppio finanziamento (normativa europea) attiene al fatto che “(…) il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”.

Il concetto di cumulo, invece, “si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”.

Pertanto, è possibile “(…) cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti (…) a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (divieto di doppio finanziamento)”. Questo significa (esempio riportato della circolare) che se un investimento viene finanziato per il 40% da una misura del PNNR, per il restante 60% potrà utilizzare altre fonti di finanziamento, ma senza superare mai il 100% dell’investimento.

La Ragioneria Generale dello Stato specifica che quanto indicato vale “(…) anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI