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Il caso oggetto di contendere riguarda le ritenute che Eni Spa, in qualità di datore di lavoro, aveva effettuato sulla prestazione resa da un suo dipendente italiano che lavorava in Congo.

Secondo quanto presupposto dall’art. 44 TUIR, secondo comma lettera a) : “ai fini delle imposte sui redditi: (…) i titoli e gli strumenti finanziari (…) emessi da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi”.

Nel principio di diritto 13/2021 l’Agenzia delle Entrate afferma che il “(…) destinatario della merce importata (…) può detrarre l'IVA assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale

Mancano pochi giorni all’entrata in vigore del D. Lgs 36/2021 e s.m.i. già oggetto di rinvio dal 1° gennaio e slittato al 1° luglio 2023. Ma cosa cambia in concreto?

La novità principale è che i compensi sportivi come finora conosciuti non esisteranno più.

Il 1° luglio fa da spartiacque: i compensi pagati entro il 30 giugno 2023 resteranno vincolati alla vecchia normativa mentre per i compensi pagati dal 1° luglio seguiranno le nuove regole.

L’art. 2426, punto 9, del codice civile prevede che: “(…) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore (…)”.