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Un’associazione non riconosciuta può essere sciolta per perdita del patrimonio, oppure per la prolungata inattività, oppure quando lo scopo associativo è stato raggiunto o è diventato impossibile e infine quando non ci sono più soci.

Secondo quanto previsto dall’art. 21 del c.c., terzo comma, “per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati”. Tale percentuale, in quanto espressamente prevista dal Codice Civile, non è derogabile (Sentenza Cassazione n. 1408 del 4/02/1993). Inoltre, è evidente che il Presidente e il Consiglio Direttivo non possono mai in autonomia sciogliere l'associazione.

Il codice civile parla di devoluzione del patrimonio. Il D.lgs. 36/202l (riforma delle sport), all’articolo 7 comma 1 lettera h), ribadisce “l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni”.

Anche la normativa fiscale parla di “devoluzione del patrimonio”. In particolare l’art. 148, comma 9, del D.P.R. 917/1986 prevede che la de commercializzazione delle attività volte al conseguimento degli scopi istituzionali si applica alle associazioni che si conformano a delle specifiche clausole. In particolare la lettera b) prevede “(…) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge” .

L’art.1 del DPCM 26 settembre 2000 ha previsto l’istituzione “dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale quale organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. Questa agenzia doveva rendere parere vincolante circa la devoluzione del patrimonio. Tuttavia, il D.L. 16 del 02/03/2012, all’articolo 8 comma 23, ha soppresso l’Agenzia per le Onlus. Le funzioni della stessa sono state trasferite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

E’ evidente come la normativa fiscale preveda un “requisito” in più rispetto a quella civile, nella quale non si fa alcun riferimento all’obbligo di “sentire” un organo esterno, il cui parere è vincolante. Alla luce delle considerazioni fino ad ora espresse si dovrà prestare particolare attenzione nella redazione/modifica dello Statuto (per adeguarlo alle nuove disposizioni normative), prevedendo una dicitura generica che in qualche modo – per i soggetti che usufruiscono della de commercializzazione fiscale – garantisca l’applicazione della norma fiscale.

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