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L’art. 3 del Decreto legge 212/2023 modifica la disciplina sulla detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

L’articolo 119-ter del D.L. 34/2020 introduceva il bonus barriere architettoniche prevedendo una detrazione d’imposta “(…) per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, sulle spese sostenute dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. La detrazione è definita nella misura del 75%.

La modifica introdotta dal decreto legge (art. 3, comma 1, lettera a), in vigore dal 30 dicembre 2023 (ovvero per le spese sostenute da tale data), contrae l’ambito oggettivo dell’agevolazione. Si parla infatti della “(…) realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”. Non c’è pertanto più alcuno “spazio” per interventi aventi ad oggetto gli infissi.

Viene inoltre specificato che per ottenere l’agevolazione le modalità di pagamento devono essere quelle previste dall’art. 16-bis del TUIR (bonifico parlante) ed è necessaria un attestazione rilasciata da un tecnico abilitato (rispetto dei requisiti del regolamento del Ministero dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989).

L’art. 3, comma 1 lettera c) del decreto va ad abrogare il comma 3 dell’art. 119-ter eliminando, dall’agevolazione anche “(…) gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito”. Nessuna agevolazione, quindi, per le tapparelle e saracinesche motorizzate, le porte automatiche, imposte e persiana automatiche

L’art. 3, comma 2 del decreto 212/2023 impone infine una limitazione in merito all’esercizio di opzione modificando l’articolo 2, comma 1-bis del DL 11/2023. Tale articolo prevedeva che per gli interventi relativi al superamento delle barriere architettoniche non operava il “blocco” delle opzioni (che scattava al 17 febbraio 2023). Il decreto 212/2023 modifica per l’appunto l’articolo 2 del DL 11/2023 prevedendo che la deroga al divieto di opzione si riferisca soltanto alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Pertanto, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024, non sarà più possibile usufruire delle opzioni di cessione/sconto

L’articolo 3, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto 212/2023 prevede comunque delle eccezioni.

La prima eccezione prevede che le spese sostenute nel 2024 possono comunque essere oggetto di opzione:

- “(…) per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

- per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (…). Il requisito reddituale (…) non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992”.

La seconda eccezione è di più ampio spettro e prevede che le norme relative all’introduzione del bonus barriere architettoniche (art. 119-ter D.L. 34/2022) e all’esercizio dell’opzione per le stesse (articolo 2, comma 1-bis del DL 11/2023) in vigore prima delle modifiche apportate dal decreto D.L. 212/2023 “(…) si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo”.

Le spese relative ad esempio alla sostituzione degli infissi sostenute nel 2024 sono ancora oggetto di bonus nella misura del 75% e possono essere cedute/scontate se prima del 30 dicembre 2023 risulti presentato il titolo abilitativo

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