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Dal 1 gennaio 2024 anche le associazioni/enti/società sportive in regime forfettario L. 398/91 sono tenute a certificare le operazioni commerciali tramite emissione di fattura elettronica.

Nell'obbligo rientrano anche:

◆ contribuenti minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 (ancora in essere);

◆ contribuenti forfetari di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014;

Pertanto dal 1 gennaio 2024 i soggetti sopra individuati sono tenuti a:

- inviare le fatture elettroniche entro il 12° giorno dall’effettuazione dell’operazione (es. Data fattura 1 gennaio, termine invio allo SdI il 12 gennaio);

- conservare elettronicamente i documenti elettronici che transitano per lo SDI;

- adempiere agli obblighi dell’esterometro e quindi sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate o ricevute verso o da soggetti esteri.

- società/enti/associazioni in regime forfettario L. 398/91, non potranno più far emettere per loro conto le fatture elettroniche dal cessionario o committente.

Per l’anno 2024 restano ancora escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica:

- le operazioni con l’estero (diverse da quelle con operatori di San Marino). Queste operazioni devono essere certificate al cliente con fattura cartacea (o formato analogico es. pdf). Le fatture elettroniche emesse tramite lo SdI consentono di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi alle operazioni con l’estero (c.d. “esterometro”).

- le prestazioni sanitarie a favore di persone fisiche.

 

 

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