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La L. 111/2023 conferiva al Governo delega la riforma fiscale. Il D.lgs. 219/2023 contiene le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio 2023.

Il contraddittorio generalizzato  

L’art. 1, comma 1, lettera e) del decreto, introduce il nuovo art. 6-bis (Principi del contraddittorio) allo Statuto del contribuente prevedendo che “(…) salvo quanto previsto dal comma 2 tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.

Tale disposizione entra in vigore oggi, il 18 gennaio 2024.

Il contraddittorio deve operare, quindi, indipendentemente dalla modalità di verifica attuata dall’agenzia, sia che vi sia il “controllo a tavolino” (come un questionario o la richiesta di consegna documenti) sia che vi sia un accesso presso la sede del contribuente. Nel caso in cui il contraddittorio non avvenga il contribuente eccepirà la nullità dell’atto (senza bisogno - come invece eravamo abituati a fare fino ad ora - di dimostrare che con un eventuale contraddittorio si poteva evitare il contenzioso).

Il successivo comma 2 del decreto prevede che non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. Dovrà essere emanato un decreto ministeriale per individuare – per i tributi statali - gli atti esclusi.  

Ai sensi del successivo comma 3 sarà l’amministrazione finanziaria a comunicare al contribuente “(…) con modalità idonee a garantire la conoscibilità (…)” lo schema di atto “(…) assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo”. L’atto non può essere adottato prima della scadenza di questo termine. Lo schema del provvedimento sarà quello che solitamente viene notificato come “invito all’adesione”, anche quando non opera questo istituto. Se la scadenza assegnata dall’ufficio è successiva al termine per adottare l’atto oppure tra la scadenza assegnata e il termine per adottare l’atto “(…) decorrono meno di centoventi giorni (…)” allora il termine per adottare l’atto è “(…) posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio”. Il decreto al comma 4 specifica che l'eventuale atto adottato tiene conto delle osservazioni del contribuente nel contraddittorio ed “(…) è motivato con riferimento a quelle che l’amministrazione ritiene di non accogliere”. L’Agenzia pertanto non potrà limitarsi a riaffermare quanto preteso, con frasi di stile, ma l’eventuale atto di contestazione dovrà contenere la così detta motivazione rafforzata.

L'abrogazione dell'articolo 12, comma 7, dello statuto dei diritto del contribuente (le memorie difensive post PVC)

Come logica conseguenza dell'introduzione del contraddittorio generalizzato è stato abrogato l'articolo 12, comma 7, della L 212/2000 che nel tenore originale della norma prevedeva: "Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza".

L'abrogazione della norma in questione non determina il divieto di proporre le memorie avverso PVC da parte del contribuente che può valutare strategicamente utile presentarle. In ogni caso queste non si sostituiscono alla fase di contraddittorio che rimane obbligatoria e il contribuente dovrà ricevere lo schema di provvedimento.    

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