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Il D.lgs. 209/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2023 intitolato “(…) disposizioni in materia di fiscalità internazionale (…)” ridefinisce all’articolo 1 i criteri per la residenza delle persone fisiche contenuti all’art. 2, comma 2 del TUIR.

Le nuove disposizioni “(..) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024” (articolo 7, comma 1, del D.lgs. 209/2023).

L’articolo del TUIR è sostituito dal seguente “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

La precedente formulazione era più stringata considerando residenti i soggetti che “(…) per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.

La vera novità nella nuova formulazione, come specificato dalla Relazione illustrativa al decreto, riguarda il “(…) concetto di domicilio che si basa sul luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona (…)”. La norma quindi va a prediligere l’aspetto personale rispetto a quello patrimoniale. Vi è inoltre il riferimento alla “presenza” che non risulta ad oggi ancora chiaro. Così com’è scritto sembra possa riferirsi alla presenza fisica.

Infine viene introdotta una presunzione relativa (prima invece si trattava di presunzione assoluta) che si riferisce all’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta. Si può quindi affermare che, stante l’iscrizione all’anagrafe italiana, se il soggetto dimostra che non valgono i criteri previsti dalla norma (in precedenza descritti) allora non è residente.

Il decreto non modifica l’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR. Rimane quindi inalterata la presunzione di residenza per i soggetti che sono stati cancellati dall’anagrafe italiana e si sono trasferiti in paesi a fiscalità privilegiata. Viene comunque fatta salva la prova contraria. Si ricorda che dal 1 gennaio 2024 la Svizzera è uscita dalla BLACK LIST (DM 4 maggio 1999).

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