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Nel caso sottoposto alla nostra attenzione un contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione iva 2023 e le comunicazioni LIPE. La dichiarazione IVA 2023 chiude a credito, ma il primo trimestre era a debito (non pagato). Ci si chiede come sanare questa posizione.

La posizione del professionista

Secondo quanto disposto dall’articolo 20-bis TUIR “Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci

L’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto modifica radicalmente l’articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di “chiarezza e motivazione degli atti”.

In particolare il primo comma – nel quale viene esplicitato che gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 ella L 241/90 – viene riformulato. Pertanto, eliminato il riferimento alla legge 241/90 e specificato che la motivazione vale soltanto per gli atti dell’amministrazione finanziaria “(…) autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria”, l’articolo viene così riformulato:

“Gli atti dell'amministrazione finanziaria autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione”.

Viene inoltre modificato l’obbligo di allegare gli atti cui si fa riferimento nella motivazione. Quindi, il secondo periodo dell’articolo 7, comma 1 della L. 212/2000 viene riscritto come segue: “(…) Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato, lo stesso è allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati”. Viene specificato, quindi, che se l’atto riproduce integralmente il contenuto essenziale “dell’altro atto” e la motivazione espliciti le ragioni per le quali i dati dell’altro atto si ritengano fondati, allora non c’è l’obbligo di allegarlo.

Prendiamo ad esempio gli avvisi di liquidazione degli atti giudiziari che riportano esclusivamente il riferimento all’atto da registrare, la base imponibile e l’aliquota applicata. La modifica dello Statuto dei Diritti del contribuente determina necessariamente un cambio di rotta da parte degli Uffici che dovranno allegare l’atto oggetto di registrazione (come ad esempio il decreto ingiuntivo su cui si paga l’imposta di registro) e fornire una motivazione più esaustiva (indicando ad esempio perché l’imposta sia applicata in maniera proporzionale o in misura fissa). Fino ad ora – complice la Giurisprudenza favorevole sul tema – la motivazione era limitata agli elementi sopra indicati.

Infine, vengono aggiunti tre ulteriori commi:

- 1-bis “I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze”.

- 1-ter "Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione”.

- 1-quater “Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.”

Nella serata di ieri è stato pubblicato il tanto atteso mansionario dei lavoratori sportivi.

Secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 7 del DL 146/20217 “i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo