Dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe delle Onlus cesserà di esistere definitivamente e le organizzazioni che non avranno ancora effettuato una scelta, dovranno valutare se iscriversi al RUNTS oppure restarne fuori.
Ma quali effetti produce questa scelta?
Con l’avvio delle disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, applicabili dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, il regime ONLUS cesserà definitivamente.
A questo punto le Onlus che non hanno ancora operato una scelta, hanno pochi mesi per decidere come procedere: infatti tali enti hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare domanda di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il legislatore ha precisato con l’articolo 34 del DM 106/2020 che una ONLUS che si iscriva formalmente al RUNTS anche dopo il 1° gennaio 2026 acquisisce la qualifica di ETS con effetto retroattivo dall’inizio del periodo d’imposta: in altri termini, gli effetti civilistici e fiscali connessi allo status di Ente del Terzo Settore decorrono dall’inizio dell’esercizio.
Così, ad esempio, se una ONLUS con esercizio coincidente con l’anno solare che presenti domanda di iscrizione al RUNTS nel mese di febbraio 2026 sarà considerato ETS a partire dal 1° gennaio 2026 e potrà applicare per l’intero anno il nuovo regime fiscale previsto per gli enti del Terzo settore.
PER CHI NON SI ISCRIVE AL RUNTS
La prima conseguenza per le Onlus che non si iscrivono al Runts è la devoluzione dell’incremento patrimoniale dal momento in cui l’associazione è stata riconosciuta onlus al 1° gennaio 2026: in pratica la devoluzione riguarda limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l'ente aveva fruito delle agevolazioni grazie alla qualifica di Onlus.
La questione non va sottovalutata: si pensi per esempio ad un bene immobile ricevuto in conseguenza della qualifica Onlus, lo stesso dovrà essere incluso nel calcolo del patrimonio incrementale.
Inoltre decidere di non iscriversi al Runts significa perdere lo status agevolato finora riconosciuto alle Onlus e dover individuare una diversa forma giuridica, con un differente regime fiscale e nuove modalità operative.
PER CHI SI ISCRIVE AL RUNTS
L’ingresso nel RUNTS implica l’assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore in una delle categorie previste, con la conseguente necessità di adeguare lo statuto, rispettare nuovi obblighi di trasparenza, gestione e rendicontazione, e conformarsi alle regole previste dalla riforma. In cambio, però, l’ente potrà beneficiare di agevolazioni fiscali dedicate, dell’accesso al 5 per mille e di ulteriori opportunità di finanziamento e riconoscimento istituzionale ma soprattutto la conseguente perdita della qualifica di Onlus non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente e quindi viene meno l’ipotesi di devoluzione del patrimonio.
La decisione rappresenta quindi un passaggio cruciale, che richiede una valutazione attenta dell’identità, delle attività svolte e degli obiettivi futuri dell’organizzazione.
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