Chiarimenti per enti sportivi dilettantistici e lavoratori sportivi – circolare Agenzia delle entrate n. 7/E del 7 agosto 2026
- Scritto da Dott.ssa Daniela Soligo
Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle entrate è intervenuta su alcuni aspetti fiscali connessi alla riforma dello sport introdotta dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, fornendo indicazioni operative rivolte, in particolare, alle associazioni sportive dilettantistiche, alle società sportive dilettantistiche, ai lavoratori sportivi e ai volontari.
Il documento affronta sette specifiche questioni, con particolare riferimento alle agevolazioni fiscali degli enti sportivi, alla tassazione dei compensi e dei rimborsi, all’IRAP, all’IVA e al regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991.
1. Agevolazioni fiscali delle società sportive dilettantistiche
L’Agenzia conferma che le società sportive dilettantistiche possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 148, comma 3, del TUIR e dall’art. 4, quarto comma, del d.P.R. 633/1972.
Tali disposizioni consentono, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, di attribuire rilevanza fiscale agevolata ai corrispettivi percepiti per determinate attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali nei confronti dei soggetti individuati dalla legge.
La circolare precisa, tuttavia, che per le ssd non è sufficiente che lo statuto rispetti unicamente le disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 del d.lgs. 36/2021.
Qualora la società intenda beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 148 TUIR, lo statuto deve contenere anche le clausole richieste dal comma 8 del medesimo articolo.
La questione assume particolare rilievo poiché il d.lgs. 36/2021 consente alle società sportive dilettantistiche, entro determinati limiti, forme di distribuzione degli utili e di rimborso o rivalutazione del capitale sociale. La disciplina tributaria, invece, subordina l’accesso alle agevolazioni fiscali al rispetto di specifici requisiti di non lucratività.
Per le ssd che applicano o intendono applicare le agevolazioni in esame risulta pertanto opportuno effettuare una specifica verifica dello statuto.
2. Rimborsi forfetari riconosciuti ai volontari sportivi
Il d.lgs. 36/2021 consente agli enti sportivi di riconoscere ai volontari rimborsi forfetari delle spese sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti, entro il limite complessivo di euro 400 mensili.
Per poter utilizzare tale modalità di rimborso è necessario che l’ente adotti preventivamente una deliberazione nella quale siano individuate le tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso.
L’ente erogante deve inoltre comunicare attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:
- il nominativo dei volontari interessati;
- l’importo riconosciuto a ciascun volontario.
La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre nel quale è stata svolta l’attività.
Entro il limite previsto, il rimborso forfetario non costituisce di per sé reddito imponibile per il volontario.
La circolare precisa tuttavia che tali somme devono essere considerate ai fini della verifica del superamento della soglia complessiva di euro 15.000 prevista per i compensi di lavoro sportivo.
Pertanto, se un soggetto ha già percepito compensi sportivi per euro 14.800 e riceve successivamente un rimborso forfetario di euro 380, l’importo complessivo da considerare diventa pari a euro 15.180.
In tale ipotesi la parte eccedente il limite, pari a euro 180, assume rilevanza fiscale.
Risulta quindi particolarmente importante acquisire dal lavoratore sportivo la prevista autocertificazione relativa ai compensi già percepiti nel corso dell’anno.
3. Esenzione fiscale fino a euro 15.000 anche per i lavoratori sportivi subordinati
Un ulteriore chiarimento riguarda l’ambito applicativo della franchigia fiscale prevista dall’art. 36, comma 6, del d.lgs. 36/2021.
Secondo l’Agenzia, l’esclusione dalla base imponibile fino all’importo annuo complessivo di euro 15.000 non dipende dalla forma contrattuale utilizzata per lo svolgimento dell’attività sportiva.
L’agevolazione può quindi riguardare:
- lavoratori sportivi autonomi;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori sportivi subordinati.
Anche nel rapporto di lavoro subordinato sportivo svolto nell’area del dilettantismo, pertanto, i compensi non concorrono alla formazione della base imponibile fiscale fino alla soglia complessiva di euro 15.000 annui.
La parte eccedente tale importo viene invece assoggettata a tassazione secondo le regole proprie della categoria reddituale di appartenenza. Nel caso di rapporto subordinato troveranno quindi applicazione le ordinarie disposizioni relative al reddito di lavoro dipendente.
4. Trattamento IRAP delle collaborazioni amministrativo-gestionali
La circolare prende posizione anche sul trattamento IRAP dei compensi riconosciuti nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale.
L’art. 36, comma 6, del d.lgs. 36/2021 stabilisce che i singoli compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo, se inferiori all’importo annuo di euro 85.000, non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.
Secondo l’Agenzia, tale previsione deve essere applicata anche alle collaborazioni amministrativo-gestionali.
Di conseguenza, anche i compensi corrisposti nell’ambito di tali rapporti, quando inferiori alla soglia annua di euro 85.000, non partecipano alla formazione della base imponibile IRAP dell’ente sportivo.
5. Operazioni sportive esenti IVA e dispensa dagli obblighi di fatturazione
La circolare affronta anche gli adempimenti IVA relativi alle prestazioni di servizi strettamente collegate alla pratica sportiva.
L’art. 36-bis del d.l. 75/2023 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport, comprese le attività didattiche e formative, quando:
- sono rese da organismi senza finalità lucrative, compresi gli enti sportivi dilettantistici;
- sono effettuate nei confronti di persone che praticano sport o educazione fisica.
L’Agenzia riconosce che, per tali operazioni esenti, il soggetto interessato può avvalersi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. 633/1972.
La dispensa riguarda esclusivamente le operazioni esenti.
Qualora l’ente svolga contestualmente anche attività imponibili IVA, per queste ultime restano applicabili gli ordinari obblighi di fatturazione e registrazione.
6. Cessione delle prestazioni sportive di un atleta a una società professionistica
L’Agenzia esamina inoltre l’ipotesi in cui una asd o una ssd ceda a una società sportiva professionistica il diritto alle prestazioni di un atleta.
Secondo la circolare, tale operazione non può essere considerata una prestazione strettamente connessa con la pratica dello sport e, conseguentemente, non può beneficiare dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni sportive.
La cessione presenta infatti una natura prevalentemente economica e contrattuale, essendo finalizzata al trasferimento del diritto di avvalersi delle prestazioni dell’atleta.
L’operazione deve quindi essere trattata come una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 633/1972.
7. Regime della legge n. 398/1991 e proventi derivanti da eventi e raccolte fondi
La parte conclusiva della circolare esamina le modifiche introdotte dal d.l. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, in relazione all’agevolazione prevista dall’art. 25, comma 2, della legge n. 133/1999.
Dal 23 maggio 2026, il beneficio è espressamente riconosciuto anche alle società sportive dilettantistiche.
Pertanto, le asd e le ssd che hanno optato per il regime fiscale previsto dalla legge n. 398/1991 possono, in presenza delle condizioni previste dalla normativa, escludere dalla formazione del reddito imponibile:
- i proventi conseguiti nell’ambito di attività commerciali connesse alle finalità istituzionali;
- i proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi effettuate in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto di entrambi i seguenti limiti:
- non più di due eventi per ciascun anno;
- proventi complessivamente non superiori a euro 51.645,69.
Lo studio rimane a disposizione per approfondire le singole fattispecie e per verificare la corretta