Cessione di un’azienda agricola esercitata nei limiti dell’art. 32 del TUIR da parte dell’imprenditore agricolo (non società). Lato cedente
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro
Ai sensi dell’art. 32 TUIR: “il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile”.
Sono agricole ai fini reddituali “(…) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura (…)” e le attività di allevamento, il tutto secondo i limiti indicati dall’art. 32 TUIR.
La determinazione del reddito derivante dallo svolgimento di attività agricola da parte di persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, rientra nella categoria dei redditi fondiari e, quindi, viene quantificato secondo i criteri catastali.
L’Agenzia delle entrate - pur riferendosi alla norma in vigore all’epoca, la cui “numerazione” era differente rispetto a quella odierna – è intervenendo sulla possibilità di applicare la tassazione separata in materia di conferimenti d’azienda.
Con la C.M. n. 9/9/252 del 21 marzo 1980 e n. 9/1597 del 6 settembre 1980, ha precisato che il conferimento di un’azienda agricola – “(…) esercitata entro i limiti (…)” dell’art. 32 del TUIR "(...) non darebbe luogo a tassazione ai sensi (…)” dell'art. 55 del TUIR “(…) trattandosi di beni non produttivi di reddito d'impresa”. Pertanto, non può essere applicata “l’agevolazione” della tassazione separata in quanto l’operazione non genera plusvalore.
Invece, nel caso in cui “(…) l'impresa agricola sia da ritenere produttiva di reddito d'impresa (…) e, in ogni caso, quando sia gestita da società commerciali, le plusvalenze sono sempre attratte nel regime ordinario delle plusvalenze d'impresa (…)”.
Questo tema è stato affrontato anche dalla giurisprudenza di merito.
La Corte Tributaria Regionale di Torino, con sentenza 10/29/2010 del 9 febbraio 2010, interviene in un caso di cessione di azienda agricola, nella quale l’Ufficio aveva contestato la mancata determinazione di un valore di avviamento e conseguentemente la determinazione della plusvalenza in capo al cedente.
La Corte ha affermato che: “(…) la determinazione del reddito derivante dallo svolgimento di attività agricola da parte di persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, non avviene con le regole del reddito d'impresa, ma rientra nella categoria dei redditi fondiari e viene, di conseguenza, quantificato secondo i criteri catastali. Risultano, pertanto, irrilevanti non solo gli effettivi ricavi derivanti dalla coltivazione del terreno, dall'allevamento degli animali e dall'effettuazione di attività connesse, ma anche di qualsiasi ulteriore componente positivo di reddito comunque connesso allo svolgimento dell'attività agricola. Le cessioni in esame, quindi, non danno luogo a plusvalenze tassabili (…) per carenza del presupposto impositivo”.
Il TUIR “(…) prevede l'applicazione della tassazione separata, tra l'altro, alle plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni”. La norma non dà alcuna “(…) specificazione (…)” circa “(…) le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende agricole”.
“Sul punto si deve osservare come la dottrina, compresa quella di chiara estrazione ministeriale (…) ritiene che, pur nel silenzio della norma, il legislatore abbia inteso riferirsi solo alle plusvalenze per cessione di aziende commerciali, in quanto quelle derivanti dalla cessione di aziende agricole restano ricomprese nella determinazione del reddito agrario”.
Dello stesso tenore la sentenza emessa dalla Corte Tributaria Regionale di Basilicata n. 5/1/16 del 13 gennaio 2016, che fa specifico riferimento ad “(…) azienda agricola costituita da terreni e fabbricati rurali, da scorte vive e morte, automezzi ed attrezzature e quant'altro in azienda esistente”.
Tali considerazioni non trovano invece applicazione nel caso di cessione d’azienda realizzata da una società agricola, considerate le diverse modalità di determinazione del reddito.