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Da pochi mesi il Runts è diventato realtà e gli Enti non commerciali (non normativamente esclusi) dovranno scegliere se entrare a farne parte o meno. 

Ma cosa cambierà per le innumerevoli associazioni culturali che non entreranno nell’ormai famoso registro? 

Dal 24 novembre 2021 è ufficialmente aperto il canale telematico di iscrizione al Runts istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e gestito in collaborazione con Unioncamere. 

In questo contributo ci focalizzeremo sulle associazioni culturali che non risultano iscritte agli ormai desueti registri Aps, Odv e Anagrafe Onlus. 

Le piccole/medie associazioni culturali dovranno fare, a breve tempo, le opportune valutazioni di convenienza per decidere se fare parte o meno del Runts: se da un lato detti enti sono scoraggiati dall’inevitabile riorganizzazione delle attività gestionali ed amministrative (sicuramente più macchinose) dall’altro lato dovranno tenere in considerazione le numerose agevolazioni riservate agli Ets contro un regime ben poco premiante nel caso di scelta di rimanerne fuori.

Per operare consapevolmente tale scelta, occorre pertanto capire bene quali saranno le conseguenze fiscali che ne deriveranno.

DISCIPLINA FISCALE ATTUALMENTE IN VIGORE

Allo stato attuale le associazioni culturali godono delle seguenti agevolazioni: 

- applicazione della Legge 398/91: con l’opzione per tale legge, gli enti con proventi commerciali nell’anno precedente < € 400.000, versano forfettariamente il 50% dell’iva incassata su fatture/ corrispettivi mentre sul fronte delle imposte dirette consente di applicare ai proventi commerciali un coefficiente di redditività del solo 3% maggiorato di proventi finanziari e plusvalenze.

Inoltre tale regime forfettario consente anche una lunga serie di semplificazioni: esonero dalla tenuta dei registri Iva, dalla dichiarazione annuale Iva, dalle comunicazioni trimestrali LIPE, dalla compilazione degli ISA, ecc.

- applicazione dell’art. 143 C. 3 Tuir: non sono considerate attività commerciali ai fini Ires/Irap le entrate da occasionali attività di raccolta pubblica di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e le entrate da attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali qualora in convenzione o regime di accreditamento con la pubblica amministrazione (solo II.DD.).

- applicazione dell’ art. 148 Tuir:  prevede la de-commercializzazione delle entrate, ai fini Iva e Ires/Irap, versate dagli associati o da associati di altri enti affiliati allo stesso ente nazionale (per esempio tesserati Arci, Aics, ecc.)  per la frequenza ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (corsi, uscite, ecc.).

Obblighi contabili: l’art. 148 Tuir prevede l’obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni indicate nello statuto che deve essere oggetto di approvazione da parte dell’assemblea degli associati.

DISCIPLINA FISCALE A PIENO REGIME RUNTS

L’art. 89 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 ha modificato sensibilmente l’articolo 148 comma 3 del Tuir che attualmente è in vigore con questa formula: “Comma 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonche' per le strutture periferiche di natura privatistica ………non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.”

Dal testo in vigore ante riforma, scompaiono tra i destinatari dell’agevolazione le associazioni culturali, di formazione extra-scolastica e di promozione sociale. 

La modifica ha un’enorme portata in quanto nell’attuale formulazione le entrate per servizi svolti verso i propri associati (corsi, gite sociali, ecc.) risultano tassabili rispetto alla completa de-commercializzazione precedentemente prevista.

Inoltre l’art. 102 comma 2 lettere e) f) g) del D.L. 117/2017 restringe il campo di applicazione della Legge 398/1991 riportandolo ai soggetti destinatari originari per cui era nato: Il comparto sportivo dilettantistico. 

Le asd/ssd che non entreranno a far parte del mondo Runts (e non ne hanno interesse) saranno le uniche che potranno continuare ad usufruire della legge 398/1991.

Come si traduce concretamente: le associazioni senza scopo di lucro, culturali, pro loco, associazioni bandistiche e cori, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare senza fini di luco, sia che decidano di entrare nel Runts o meno, non potranno più applicare il particolare regime di favore della Legge 398/1991 sulle loro entrate commerciali.

A questo punto dovranno valutare, in base all’attività svolta ed alla mission, se entrare nel Runts con la qualifica Aps, sezione che potrebbe essere coerente con questa tipologia di enti e godere del regime fiscale ad essi riservato.

Diversamente, l’unica alternativa ai regimi fiscali ordinari o semplificati, sarà l’applicazione del regime forfettario previsto dall’art. 145 del Tuir che in termini di agevolazioni e semplificazioni, è notevolmente inferiore rispetto ai regimi previsti per gli Ets.

Vediamo quali sono i regimi applicabili e le loro differenze.

REGIME FORFETARIO ART. 80 CTS PER TUTTI GLI ETS NON COMMERCIALI 

 

Caratteristiche:

1. Necessità di opzione (prevista dal co. 1) nella dichiarazione dei redditi  – Per ETS che intraprendono attività commerciale, opzione ex art. 35, Dpr 633/72;

2. Durata dell’opzione fino a revoca (e comunque non inferiore a tre anni) – Decorre dall’anno d’imposta nel quale è esercitata;

3. Applicazione di % per scaglioni – componenti positivi di reddito senza limite massimo;

4. Riportabilità delle perdite ante opzione;

5. Esclusione da applicazione Isa.

6. Totale assenza di regolamentazione Iva (determinazione ordinaria, salvo decreti correttivi/integrativi).

REGIME FORFETARIO ART. 86 CTS SOLO PER ODV E APS DENTRO IL LIMITE DEI PROVENTI COMMERCIALI EURO 130.000

Caratteristiche:

1. Opzione in dichiarazione dei redditi;

2. Esonero da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (permane obbligo conservazione documenti emessi e ricevuti, ex art. 22, Dpr 600/73);

3.Esonero da obbligo di ritenuta ma indicazione nel mod. 770 del percipiente e dei redditi erogati;

4. Esclusione da applicazione ISA; 

5. Non eseguono la rivalsa IVA nelle operazioni nazionali;

6. Le vendite e gli acquisti intracomunitari non sono assoggettate ad imposta;

7. Le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti non residenti non si considerano effettuate nel territorio dello Stato;

8. Per le importazioni o esportazioni, applicano la normale regola iva ma non possono utilizzare plafond o le lettere d’intento;

9. L’iva assolta sugli acquisti è indetraibile;

10. No Iva su operazioni attive, non versano Iva (salvo punto successivo) e sono esonerate da tutti gli obblighi di cui al Dpr 633/72, ad eccezione della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;

11. Per le operazioni per cui risultino a debito Iva (ad esempio quelle in reverse charge), emettono fattura o la integrano con l’aliquota e relativa imposta, versando il dovuto entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

REGIME FORFETTARIO ART. 145 TUIR PER TUTTI GLI ENTI NON ISCRITTI AL RUNTS DIVERSI DA ASD/SSD 

Caratteristiche: 

Questo regime è palesemente meno favorevole dei nuovi regimi: 

1. Coefficienti di redditività sono più elevati

2. Primo scaglione di proventi è notevolmente ridotto rispetto agli altri regimi.

3. Può essere usufruito da quelle associazioni o quegli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata

2. Opzione valida per almeno tre anni  

4. Calcolo Irap ed Iva senza agevolazioni (metodi tradizionali).

5. Non sono previste semplificazioni contabili e saranno soggette a tutti gli adempimenti previsti ai fini Iva.

Facciamo un esempio semplice per chiarire le differenze:

 

Per concludere, le associazioni culturali che svolgono attività commerciali ed applicano la Legge 398/91 per l’anno di imposta 2022 continueranno a godere dei vantaggi concessi dalla legge.

Si ricorda che gli effetti fiscali sono rinviati al 1° gennaio dell’anno successivo al rilascio dell’autorizzazione UE sulle norme fiscali del Codice del Terzo Settore e dal 01/01/2023, è questa la data più probabile, dovranno scegliere se entrare nel Runts tenendo in considerazione il regime fiscale applicabile e tutti gli adempimenti da mettere in atto. 

È evidente che entrare nel mondo Ets comporta un investimento iniziale per strutturarsi ed un cambiamento gestionale/organizzativo che nelle piccole realtà, costituite da volontari armati di buona volontà ma poco avvezzi alla burocrazia, potrebbe apparire non vantaggioso ma le variabili da tenere in considerazione sono molte e meritano un’attenta analisi con un professionista esperto della materia che accompagni le associazioni verso la scelta migliore. 

 

 

 

 

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