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Entro i primi mesi del 2021 il Runts diventerà operativo e gli Enti non commerciali dovranno scegliere se entrare a farne parte o meno valutandone i vantaggi e gli oneri conseguenti.

NORMA DI RIFERIMENTO:

D.lgs. 117/2017 CTS

Decreto Ministeriale n. 106/2020

D.Lgs. 460/97

 

Entro i primi mesi del 2021 il Runts diventerà operativo e gli Enti non commerciali dovranno scegliere se entrare a farne parte o meno valutandone i vantaggi e gli oneri conseguenti.  

Le Onlus che vorranno iscriversi al Runts (e la maggior parte ne avranno tutti i vantaggi a farlo) dovranno seguire una specifica procedura composta da due fasi:

  • Prima fase: l’Agenzia delle Entrate comunicherà al Runts l’elenco degli enti che risulteranno iscritti all’Anagrafe Onlus il giorno prima della trasmigrazione automatica dei dati delle Odv e Aps al Runts.

          Tale elenco sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data notizia in Gazzetta Ufficiale.

  • Seconda fase: dalla data di pubblicazione dell’elenco sarà possibile presentare la domanda di iscrizione al Runts fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione Europea.

Il termine ultimo per iscriversi, considerando che il Runts diventerà operativo nei primi mesi del 2021 e che probabilmente l’autorizzazione della Commissione Europea potrebbe arrivare nello stesso anno, presumibilmente sarà il 31 marzo 2022.

Una volta perfezionata l’iscrizione al Runts l’ente sarà cancellato dall’Anagrafe Onlus senza incorrere nell’ipotesi di scioglimento con conseguente devoluzione del patrimonio, come previsto dall’art. 34, comma 13 DM n. 106/2020.

Nel caso di Onlus che sono anche Impresa sociale la domanda di iscrizione andrà presentata al Registro Imprese della Cciaa di competenza territoriale in base alla sede dell’ente.

Nel caso di Onlus con riconoscimento giuridico invece l’iscrizione sarà curata dal Notaio che ne verificherà i requisiti.

Si evidenzia che l’ente Onlus che non provvederà ad iscriversi al Runts entro il temine ultimo perderà la qualifica di Onlus  con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio acquisito nel periodo in cui ha goduto dello status di Onlus,  come previsto dal D.Lgs. 460/97 art. 10 comma 1 lett. f.

In concreto al Runts andrà presentata l’istanza con evidenziato in quale sezione si intende iscriversi, allegando copia dell’atto costitutivo e statuto adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e gli ultimi due bilanci approvati.

Il Runts verificherà la documentazione ed i requisiti ed entro 60 giorni sarà disposta l’iscrizione: da questo momento l’ente sarà cancellato dall’anagrafe Onlus. 

Un aspetto non secondario da valutare è la tempistica con cui presentare l’istanza di iscrizione al Runts per gli effetti fiscali che essa comporta.

Dal momento in cui l’ente è iscritto al Runts decade l’iscrizione all’anagrafe Onlus e pertanto non sarà più possibile applicare le agevolazioni previste per le Onlus mancando la qualifica.

D’altro canto non sarà nemmeno possibile applicare la nuova normativa fiscale prevista per gli ETS in quanto avrà effetto dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea.

Una soluzione potrebbe essere quella di attendere di iscriversi al Runts, nel rispetto del termine ultimo del 31 marzo del periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione della Commissione Europea, in modo tale da applicare il nuovo regime fin dall’inizio del periodo di imposta di iscrizione.

Sul tema così delicato si auspica un chiarimento ufficiale dal parte dell’Agenzia delle Entrate.

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