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Dal 1° gennaio 2026, con la piena entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (CTS), il regime agevolato di cui alla L. 398/1991 potrà essere applicato esclusivamente dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dalle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) non iscritte al RUNTS.

Dalla medesima data entrerà pienamente in operatività il regime forfetario previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 117/2017, riservato alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), con soglia massima di proventi commerciali pari a 85.000 euro annui.

Le ODV e le APS che optano per tale regime potranno beneficiare di importanti semplificazioni, tra cui:

  • Esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi

       Non è richiesta l’emissione di scontrini o ricevute fiscali.

  • Coefficienti di redditività particolarmente ridotti, rispetto a quelli ordinari previsti dal TUIR:

       1% per le ODV

       3% per le APS

  • Esonero dall’applicazione delle ritenute alla fonte
  • Esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA

Nel complesso, il regime forfetario ex art. 86 CTS presenta delle affinità con il previgente regime agevolato della L. 398/1991.

In concreto, le Associazioni di Promozione Sociale potranno per:

  • Quote associative e corrispettivi specifici versati dai soci per attività istituzionali: continuare a beneficiare dell’esclusione IVA fino al 31 dicembre 2036. 
  • Ricavi da sponsorizzazioni: emettere fatture senza addebito dell’IVA in rivalsa.

 

Esempio di fattura di sponsorizzazione

Si riporta per comodità un esempio di fattura di sponsorizzazione:

Imponibile: € 1.000,00

IVA: non addebitata

Totale fattura: € 1.000,00

Dicitura consigliata da inserire in fattura: “Operazione effettuata da Associazione di Promozione Sociale in regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 117/2017. IVA non esposta in fattura ai sensi del regime forfetario ETS.

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