APS: come cambia la fatturazione per sponsorizzazione dal 2026
- Scritto da Dott.ssa Daniela Soligo
Dal 1° gennaio 2026, con la piena entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (CTS), il regime agevolato di cui alla L. 398/1991 potrà essere applicato esclusivamente dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dalle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) non iscritte al RUNTS.
Dalla medesima data entrerà pienamente in operatività il regime forfetario previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 117/2017, riservato alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), con soglia massima di proventi commerciali pari a 85.000 euro annui.
Le ODV e le APS che optano per tale regime potranno beneficiare di importanti semplificazioni, tra cui:
- Esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi
Non è richiesta l’emissione di scontrini o ricevute fiscali.
- Coefficienti di redditività particolarmente ridotti, rispetto a quelli ordinari previsti dal TUIR:
1% per le ODV
3% per le APS
- Esonero dall’applicazione delle ritenute alla fonte
- Esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA
Nel complesso, il regime forfetario ex art. 86 CTS presenta delle affinità con il previgente regime agevolato della L. 398/1991.
In concreto, le Associazioni di Promozione Sociale potranno per:
- Quote associative e corrispettivi specifici versati dai soci per attività istituzionali: continuare a beneficiare dell’esclusione IVA fino al 31 dicembre 2036.
- Ricavi da sponsorizzazioni: emettere fatture senza addebito dell’IVA in rivalsa.
Esempio di fattura di sponsorizzazione
Si riporta per comodità un esempio di fattura di sponsorizzazione:
Imponibile: € 1.000,00
IVA: non addebitata
Totale fattura: € 1.000,00
Dicitura consigliata da inserire in fattura: “Operazione effettuata da Associazione di Promozione Sociale in regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 117/2017. IVA non esposta in fattura ai sensi del regime forfetario ETS.”