Il D.L. 11/2023 modifica l’art 121 del DL 34/2020 introducendo il comma 6-bis ai sensi del quale “(..) ferme le ipotesi di dolo (…) il concorso nella violazione che (…) determina la responsabilità in solido del fornitore
che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta (…):
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (…);
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta (…) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (…);
c) visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista (…);
h) visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere (…) i) un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati (…)” alla disciplina dell’antiriciclaggio “(…) che intervengono nelle cessioni (…) di avvenuta osservanza degli obblighi” .
In caso di mancanza della suddetta documentazione, questa mancanza da sola non determina causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario che può, in ogni caso, “(…) fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza”. Queste esclusioni riguardano anche i cessionari, diversi dai consumatori finali, che acquistano i crediti d’imposta dalla banca (con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente). Questi soggetti dovranno farsi rilasciare un documento dalla banca dal quale risulti che tutta la documentazione (di cui ai punti precedenti) sia acquisita.