La Corte di Giustizia Tributaria di Cuneo è intervenuta, in due distinti contenziosi, sul tema della cessione d’azienda agricola e sul calcolo dell’avviamento.

Nello specifico con sentenza n. 257/1/24, depositata il 7 ottobre 2024, e n. 110/1/25, depositata il 10 luglio 2025 la Corte ha accolto i ricorsi promossi da due imprenditori agricoli (una ditta individuale e una società semplice), cassando l'accertamento del valore di avviamento.

Gli atti di cessione d’azienda riportavano il valore complessivo di cessione e la suddivisione dello stesso in base alle “componenti” dell’azienda (magazzino, terreni, beni mobili, titoli PAC). A seguito di una richiesta di documenti (mediante questionario) l’Agenzia delle entrate ha accertato la congruità del valore venale in comune commercio “(…) dichiarato in atto dalle parti per la cessione dei beni e dei diritti in argomento (…)”, riscontrando tuttavia “(…) la presenza di un avviamento non dichiarato nell'atto di cessione (…)”. L’agenzia delle entrate pertanto notificava un avviso di rettifica e liquidazione determinando un valore di avviamento “(…) in base al metodo fiscale di cui all'art. 2 del DPR n. 460/96 e cioè sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuta la cessione aziendale moltiplicata per tre”.

Entrambi gli imprenditori agricoli detenevano aziende agricole aventi ad oggetto l’attività agricola principale di cui all’art. 2135 comma 1 c.c. (mera "conduzione del fondo"), ovvero:

- “coltivazione di pascoli finalizzata all'allevamento di bovini da latte, che vende sul mercato un prodotto sostanzialmente indifferenziato, a prescindere dalle condizioni oggettive o soggettive della produzione” (sentenza 2025);

- coltivazione di viti e nocciole, senza attività di manipolazione (sentenza 2024).

La Corte ricorda che “(…) pur se teoricamente non può escludersi (…)” la possibilità di generare un avviamento “(…) in concreto deve ritenersi non ravvisabile un avviamento tassabile in caso di cessione di azienda esercente un'attività agricola primaria, costituita da attrezzature e beni mobili posti al servizio dei fondi”. Per generare un avviamento deve dimostrarsi che “(…) tale azienda sia connotata dalla riconoscibilità di prodotti di nicchia o di marchi notori, dai quali indurre l'esistenza di quegli aspetti di peculiare sinergia produttivo/commerciale, di specifico posizionamento sul mercato, di apprezzabile e puntuale riconoscibilità, che l'OIC 24 qualifica come indici di sussistenza dell'avviamento”.

Nei casi trattati, non può pertanto configurarsi alcun avviamento. Non può nemmeno essere accettato il sistema di calcolo visto che l'attività esercitata non rientra tra quelle che generano reddito d'impresa.