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Ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini

Giovedì 16 Marzo 2023

Adempimento:
Termine ultimo per il versamento delle ritenute del 4% sulle corresponsioni effettuate nel mese precedente relative a prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento i condomini in qualità di sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973)
Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione
Normativa di riferimento:
D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25-ter;
L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 43;
Risoluzione 25/10/2007, n. 306/E;
Risoluzione 15/05/2007, n. 99/E;
Circolare 07/02/2007, n. 7/E
Codice tributo:
1019: ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente;
1020: ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente.
Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;
- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.
Sanzione penale:
- mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni
Riferimenti normativi sanzioni:
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13 e 14;
D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 10-bis