Decreto correttivo fiscale 2026 c.d. “Decreto Omnibus”: le principali novità per imprese e professionisti
- Scritto da Dott.ssa Daniela Soligo
Con il d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla riforma fiscale, introducendo disposizioni correttive che interessano numerosi ambiti.
Tra le novità di maggiore interesse operativo si segnalano quelle relative alle auto aziendali concesse ai dipendenti, alla detrazione iva, ai termini di accertamento dei contribuenti forfetari, alle società a ristretta base partecipativa, agli accertamenti per antieconomicità e al concordato preventivo biennale.
Fringe benefit auto aziendali concesse in uso promiscuo: nuove regole dal 2026
Particolarmente rilevanti per i datori di lavoro sono le modifiche introdotte dall’art. 2 del d.lgs. n. 148/2026 alla determinazione del fringe benefit derivante dalla concessione ai dipendenti di veicoli ad uso promiscuo.
Per il nuovo regime resta ferma la determinazione convenzionale del beneficio sulla base del costo chilometrico Aci riferito ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri.
La percentuale ordinaria è fissata al 50%, mentre sono previste percentuali ridotte per i veicoli a minore impatto ambientale:
• 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
• 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in;
• 50% per gli altri veicoli.
Dal valore così determinato devono essere sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione del veicolo, comprese quelle relative ad accessori e allestimenti.
La principale novità introdotta dal correttivo riguarda i veicoli più datati. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, il valore convenzionale del fringe benefit è incrementato del 50%.
Ad esempio, per un veicolo immatricolato per la prima volta nel 2021, la maggiorazione troverà applicazione dal 1° gennaio 2027.
Un’ulteriore novità riguarda gli optional: se il veicolo presenta accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore del fringe benefit, già determinato secondo le regole sopra indicate, deve essere ulteriormente incrementato del 5%.
Auto aziendali: schema riepilogativo dal 2026
Il decreto interviene anche sul regime transitorio relativo ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025.
Per tali mezzi continua ad applicarsi, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, il precedente sistema fondato sulle emissioni di CO₂:
Emissioni di CO₂ Percentuale
Anche per questi veicoli, tuttavia, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione il valore risultante dal precedente sistema è incrementato del 50%.
Il correttivo chiarisce inoltre che il regime transitorio continua ad applicarsi anche quando il veicolo viene successivamente concesso in uso promiscuo ad un altro dipendente.
Dal 1° gennaio 2026 anche ai veicoli rientranti nel regime transitorio si applica la maggiorazione del 5% prevista in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non direttamente acquistati dal lavoratore.
La verifica dell’anno di prima immatricolazione diventa pertanto un elemento essenziale per la corretta elaborazione del fringe benefit in busta paga.
Detrazione Iva: più tempo per esercitare il diritto
L’art. 12 del decreto modifica gli artt. 19 e 25 del d.p.r. n. 633/1972, ampliando il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’iva.
Il nuovo limite temporale viene individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
Si tratta di una modifica significativa rispetto alla precedente disciplina e particolarmente utile nei casi di fatture di acquisto non registrate tempestivamente.
Resta naturalmente necessario verificare il rispetto degli altri presupposti sostanziali per l’esercizio del diritto alla detrazione.
Regime forfetario: eliminata la riduzione dei termini di accertamento
A decorrere dal periodo d’imposta 2026 viene eliminato il beneficio che consentiva ai contribuenti in regime forfetario, qualora il fatturato fosse costituito esclusivamente da fatture elettroniche, di beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento.
Dal 2026 anche per tali contribuenti torneranno quindi ad operare i termini ordinari di accertamento.
Società a ristretta base partecipativa
Il decreto disciplina espressamente la presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati nelle società di capitali a ristretta base partecipativa.
La presunzione, salva prova contraria, può operare esclusivamente quando siano accertati, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva:
• componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
• componenti negativi che abbiano concorso alla formazione del reddito ma risultino indeducibili perché inesistenti.
La nuova formulazione assume particolare rilievo perché circoscrive espressamente la presunzione ai costi inesistenti, distinguendoli dai costi realmente sostenuti ma fiscalmente indeducibili.
Accertamenti per antieconomicità
Un altro intervento significativo riguarda gli accertamenti fondati sull’antieconomicità delle operazioni.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, la semplice differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio non può, di regola, essere utilizzata da sola per sostenere l’esistenza di maggiori componenti positivi o la mancanza di inerenza di un costo.
Sono necessari ulteriori elementi indiziari che, considerati complessivamente, risultino gravi, precisi e concordanti.
La norma ammette tuttavia l’utilizzo dello scostamento anche in assenza di ulteriori elementi quando la differenza rispetto al valore di mercato risulti manifesta e rilevante.
Concordato preventivo biennale 2026-2027
Numerose modifiche riguardano anche il concordato preventivo biennale.
Per i contribuenti che rinnovano il concordato sono rafforzati alcuni benefici premiali. In particolare, sono previste:
• compensazione dei crediti iva senza visto di conformità fino a 100.000 euro annui;
• compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e all’Irap senza visto fino a 70.000 euro annui;
• rimborsi iva senza visto di conformità o garanzia fino a 100.000 euro annui;
• anticipazione di due anni dei termini di decadenza dell’attività di accertamento;
• esclusione degli interessi sui versamenti rateali relativi alle imposte del biennio 2026-2027.
Il decreto disciplina inoltre le conseguenze dell’adesione effettuata in assenza dei requisiti previsti e consente, in determinate situazioni, di correggere errori od omissioni nei dati utilizzati per la proposta di concordato attraverso una dichiarazione integrativa e il ricorso al ravvedimento operoso.
Ravvedimento 2020-2023 per chi rinnova il concordato
Per i soggetti che hanno applicato gli Isa e rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027 viene introdotta una specifica possibilità di regolarizzare i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 mediante il pagamento di imposte sostitutive.
L’entità della base imponibile aggiuntiva e delle aliquote è collegata al punteggio Isa ottenuto nelle singole annualità: maggiore è il livello di affidabilità fiscale, minore risulta il costo della regolarizzazione.
Il versamento potrà essere effettuato in unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di dieci rate mensili di pari importo. L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità oggetto dell’opzione.
Corrispettivi telematici e pagamenti elettronici
Il decreto introduce infine una soglia di tolleranza in materia di corrispettivi telematici.
Le specifiche sanzioni non trovano applicazione quando tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5%.
Fonte normativa: d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026.