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Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Lunedì 30 Gennaio 2023

Adempimento:
Termine ultimo per il pagamento prima rata del primo periodo contabile (mesi di gennaio e febbraio), per un importo pari al 25% dell'ammontare del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Modalità:
Il versamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica tramite modello F24, tenendo presente che in caso di omesso o insufficiente versamento si rende applicabile, come regola, la sanzione amministrativa in relazione dell'ammontare non corrisposto.
Normativa di riferimento:
R.D. 18/06/1931, n. 773, art. 110 comma 6
D.P.R. 26/10/1972, n. 640, art. 14-bis
D.P.R. 30/12/1999, n. 544, art. 6
D.L. 30/09/2003, n. 269, art. 39, conv. con modif. dalla L. 326/2003;
D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, co. 49;
D.M. 12/04/2007
Codice tributo:
5155: prelievo erariale unico ed interessi - I periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)
Sanzioni:
Sanzioni amministrative: - omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato
Riferimenti normativi sanzioni:
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13
D.Lgs. 472/1997 art. 13