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Imposta sulle assicurazioni - acconto

Mercoledì 16 Novembre 2022

Adempimento:
Termine ultimo per il versamento dell'acconto, pari al 12,5% dell'imposta sulle assicurazioni liquidata per l'anno precedente al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
Soggetti:
Sono tenute all'adempimento le Imprese di assicurazione
Modalità:
L'acconto, versato tramite modello F24, va determinato tenendo conto dell'imposta provvisoria relativa all'anno precedente e liquidata dall'Ufficio. Nella base di calcolo deve essere essere incluso il contributo per l'alimentazione del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura
Normativa di riferimento:
L. 29/10/1961, n. 1216, art. 9;
D.L. 29/11/2004, n. 282;
Provv. Agenzia entrate 20 aprile 2012
Codice tributo:
3355: Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - art. 9, comma 1-bis, legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
3356: Imposta sulle assicurazioni RC auto - Province - art. 60 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
3357: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - art. 11-bis L. 990/1969, art. 334, D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
3358: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia - Art. 52, commi 4 e 5, legge 448/2001;
3359: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento - art. 2, comma 110, legge 191/2009;
3360: Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano - art. 2, comma 110, legge 191/2009;
3361: Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota - art. 18, comma 1, legge 23 febbraio 1999, n. 44;
- 3362: Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216
Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
Gli enti interessati possono introdurre, con apposita legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa non superiore a euro 1.032 nei confronti degli esercenti degli aeromobili, nel caso in cui gli aeromobili stessi superino le soglie massime di rumore così come definite dal Ministro dell'Ambiente
Riferimenti normativi sanzioni:
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13