Adempimento:
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sugli importi pagati nel mese solare precedente relativi a:
- provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali;
- provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
- indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973, salvo particolari soggetti esclusi - es. imprese agricole, agenzie di viaggio, ecc.)
Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica
Normativa di riferimento:
D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25-bis;
D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 3 e 8;
Risoluzione 02/02/2007, n. 18/E;
Risoluzione 18/11/2003, n. 209/E;
Risoluzione 21/07/2003, n. 156/E;
Risoluzione 11/03/1989, n. 8/1062;
Risoluzione 30/04/1984, n. 8/390;
Circolare 10/06/1983, n. 24/8/845
Codice tributo:
- 1040: provvigioni per prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d'affari e per prestazioni occasionali;
- 1040: provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
- 1040: indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;
- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.
Sanzione penale:
- mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni
Riferimenti normativi sanzioni:
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13 e 14;
D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 10-bis