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Ritenute su pignoramenti presso terzi

Giovedì 16 Giugno 2022

Adempimento:
Termine ultimo per il versamento delle ritenute sui pignoramenti presso terzi relative al mese precedente
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973)
Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica
Normativa di riferimento:
L. 27/12/1997, n. 449, art. 21
Provv. Agenzia entrate 3/3/2010
Circolare 2/3/2011, n. 8/E
Codice tributo:
1049: ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - art. 21, c. 15. Legge n. 449/97, come modif. dall'art. 15, c. 2 , D.L. n. 78/09
Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;
- omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell'importo non trattenuto.
Sanzione penale:
- mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d'imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d'imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni
Riferimenti normativi sanzioni:
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13 e 14;
D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, art. 10-bis