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Elenchi Intrastat - Mensili

Mercoledì 25 Maggio 2022

Adempimento:
Termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese precedente.
N.B. Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato alcune modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dall'1 gennaio 2022.
In estrema sintesi, si ricorda che:
- sono eliminati i modelli Intra-2bis e Iintra-2quater trimestrali;
- è creato il nuovo modello Intra-1sexies relativo agli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime cd. call-off stock.
Inoltre, nel modello Intra-1bis i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o che, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B).
Dall'1 ottobre 2021, il Dm 21 giugno 2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti e cessioni con San Marino.
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento gli operatori intracomunitari con obbligo mensile
Modalità:
La presentazione avviene esclusivamente in via telematica.
Invio telematico con il nuovo Programma Intr@Web oppure all'agenzia delle Entrate.
Normativa di riferimento:
- D.L. 23/01/1993, n. 16, art. 6;
- D.M. 21/10/1992, n. 602, art. 3 e 8;
- D.P.R. 07/01/1999, n. 10;
- D.M. 22/02/2010;
- Circolare 06/08/2010, n. 43/E;
- Circolare 21/06/2010, n. 36/E;
- Risoluzione 01/06/2010, n. 48/E;
- Circolare 18/03/2010, n. 14/E;
- Circolare 17/02/2010, n. 5/E;
- Determinazione Agenzia Dogane 8.2.2018, n. 13799/RU;
- Comunicazione Agenzia Dogane 20.2.2018, prot. 18558;
- Determinazione Agenzia delle Dogane 23 dicembre 2021, n. 493869/RU
Sanzioni:
Sanzione amministrativa: - omessa presentazione degli elenchi riepilogativi: sanzione da uro 516 a euro 1.032 per ciascuno di essi.
N.B. La sanzione è ridotta alla metà se gli elenchi sono presentati entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio abilitato a riceverli ovvero incaricato del loro controllo
Riferimenti normativi sanzioni:
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 11, co. 4