Giovedì 10 Febbraio 2022
Adempimento:
Le banche e gli istituti autorizzati ad emettere assegni circolari devono effettuare entro oggi il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del quarto trimestre 2021, dovuta in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2022.
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento gli Istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari e le Banche
Modalità:
Il versamento va effettuato con il Modello F24 direttamente utilizzando i servizi F24 web, F24 on-line messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate o internet banking messo a disposizione da banche, poste, enti della riscossione o tramite intermediario abilitato (codici tributo: 2505-rata; 2506-acconto; 2507-sanzioni; 2508-interessi).
Normativa di riferimento:
- Articolo 10, Tariffa, Parte I, Dpr 642/1972;
- articolo 4, Dlgs 9 luglio 1997, n. 237;
- Dm 9 dicembre 1997;
- Cm 11 dicembre 1997, n. 315/E;
- Provvedimento Agenzia Entrate 3 febbraio 2015;
- Rm 3 febbraio 2015, n. 12/E;
- Cm 14 aprile 2015, n. 16/E;
- Provvedimento Agenzia Entrate 29 dicembre 2017
Codice tributo:
- 2505: Bollo virtuale - rata
Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo: sanzione da 1 a 5 volte l'imposta evasa
Riferimenti normativi sanzioni:
- D.P.R. 26/10/1972, n. 642, art. 25, co. 1