Venerdì 16 Luglio 2021
Adempimento:
Termine ultimo per il versamento dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
Soggetti:
E' tenuto all'adempimento l'esercente aeromobili (colui il quale assume l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 874 del Codice della navigazione - in mancanza della dichiarazione di esercente, si presume tale, fino a prova contraria, il proprietario dell'aeromobile)
Modalità:
Le somme dovute sono calcolate per tonnellate in base ai decolli ed agli atterraggi effettuati nel trimestre negli aeroporti civili. Le misure dell'imposta possono essere elevate fino al 15% con legge delle Regioni o Province autonome interessate qualora il decollo o l'atterraggio avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione
Normativa di riferimento:
- L. 21/11/2000, n. 342, art. 90, 91, 92, 93, 94 e 95
Sanzioni:
Sanzione amministrativa: - omesso o insufficiente versamento: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato; Gli enti interessati possono introdurre, con apposita legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa non superiore a euro 1.032 nei confronti degli esercenti degli aeromobili, nel caso in cui gli aeromobili stessi superino le soglie massime di rumore così come definite dal Ministro dell'Ambiente
Riferimenti normativi sanzioni:
- D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13