Lunedì 17 Maggio 2021
Adempimento:
Termine ultimo per il versamento dell'addizionale sui compensi corrisposti il mese precedente sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore
Soggetti:
Sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (art. 23 D.P.R. n. 600/1973)
Modalità:
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica
Normativa di riferimento:
D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 32, co. 2
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 50-bis;
Risoluzione 04/01/2011, n. 1/E;
Circolare 15/2/2011, n. 4/E;
Risoluzione 11/03/2011, n. 31/E;
Circolare 05/08/2011, n. 41/E
Codice tributo:
- 1001: Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1601: Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia;
- 1901: Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna;
- 1920: Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta;
- 1301: Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione;
- 1684: Addizionale su compensi erogati a titolo di bonus e stock options di cui all'articolo 33 del d.l. n. 78/2010, versamento in autotassazione.
Sanzioni:
Sanzione amministrativa:
- omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato
Riferimenti normativi sanzioni:
D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, art. 13