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Secondo quanto disposto dall’art, 11, comma 2-ter del D.lgs. 471/1997: “l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, (…), è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati”.

Se non è stata presentata la liquidazione periodica entro il termine previsto, oppure è stata presentata ma vi sono errori/omissioni da correggere, la stessa può essere corretta:

  • entro 15 giorni dalla scadenza di legge, pagando una sanzione da euro 250,00 a euro 1.000,00;
  • oltre15 giorni dalla scadenza di legge, pagando una sanzione da euro 500,00 a euro 2.000,00.

Si deve, pertanto, pagare una sanzione per regolarizzare la comunicazione. L’istituto del ravvedimento operoso – di cui all’articolo 13 del D.lgs. 472/1997 - si applica anche a questo adempimento. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione 104/E/2017 del 28 luglio per chiarire il punto, visto che né la norma, né le istruzioni del modello di comunicazione prevedevano questa possibilità.

Nello specifico l’Agenzia delle entrate – con la risoluzione 104/E/2017 del 28 luglio ha chiarito che essendo “(…) la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (…) un adempimento (…), diverso ed autonomo rispetto a quello dichiarativo, (…)” ma “(…) comunque, propedeutico allo stesso”, trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso.

In particolare il ravvedimento si calcola come:

  • 1/9 della sanzione ridotta a metà se la liquidazione è regolarizzata entro 15 giorni;
  • 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
  • 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;
  • 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
  • 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
  • 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione post.

Si deve ricordare, inoltre che:

  1. se la regolarizzazione avviene prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, il contribuente dovrà re inoltrare la comunicazione liquidazione periodica corretta;
  2. se la regolarizzazione avviene con la presentazione della dichiarazione annuale Iva oppure dopo la sua presentazione, il contribuente non dovrà re inoltrare la comunicazione liquidazione periodica corretta. Se la regolarizzazione avviene in dichiarazione, allora sono applicate le sanzioni di cui all’art, 11, comma 2-ter del D.lgs. 471/1997. Invece, se la regolarizzazione avviene successivamente, dovrà essere presentata una dichiarazione annuale iva integrativa. In questo caso, oltre alla sanzioni dell’art. 11, si dovrà versare la sanzioni di cui all’art. 5 del D.lgs. 471/1997 (violazione della dichiarazione). Il tutto ovviamente potrà essere oggetto di ravvedimento in base a quando avviene la correzione.

Le sanzioni per le violazioni prodromiche.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 42 del 12 ottobre 2016, ha affermato che: “restano (…) dovute autonomamente, in sede di ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’omessa fatturazione), non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”. Nel caso, pertanto, in cui la comunicazione della liquidazione periodica debba essere corretta perché (ad esempio) non è stata annotata una fattura, troverà applicazione l’art. 6, comma 1, del D.lgs. 471/97. “Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (…) è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio”. In presenza di operazioni non imponibili o esenti è prevista la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo. Ovviamente è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso. Non essendo le liquidazioni periodiche dichiarazioni, ma comunicazioni, non trova applicazione l’ipotesi di dichiarazione infedele.

Esempio

Mancata annotazione di una fattura di vendita pari a euro 1.000,00 oltre Iva (euro 220,00). La liquidazione – già a debito – aumenta di 220,00 euro Cosa si deve pagare;

  1. sanzione per omessa annotazione della fattura (220*90%)
  2. pagare la maggiore imposta di euro 220,00 oltre interessi e sanzioni per ritardato versamento
  3. la sanzione per la correzione della comunicazione periodica.

Le sanzioni ovviamente sono ridotte – per applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso – in base a quando si pone in essere la regolarizzazione.

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