Le comunicazioni al MIMIT non sono condizione per accedere all’agevolazione
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro
Per gli investimenti in beni strumentali “4.0” (art.1 commi da 1056 a 1058 della L. 178/2020) effettuati nel 2022 è previsto un adempimento da compiere entro il 30 novembre 2023.
Tale adempimento non è una condizione per accedere all’agevolazione. Infatti Il comma 5 dell’art. 1 del DM 6 ottobre 2021 stabilisce che: “l’invio del modello di comunicazione approvato con il presente decreto non Costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa”.
Tale adempimento consiste nella trasmissione di uno specifico modello al MIMIT (ex MISE) entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
Il modello si compone di un frontespizio (per i dati anagrafici ed economici dell’impresa) e di due sezioni per indicare le informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.
Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e deve essere trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Per il credito ricerca, sviluppo e innovazione (art.1 commi 200 ss. della L. 160/2019) esiste un obbligo analogo, la cui scadenza è sempre la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene effettuato l’investimento. Anche in questo caso il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e deve essere trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., utilizzando degli schemi disponibili on line sul sito del MIMIT.
Per il credito d’imposta formazione 4.0 (art 1 commi da 46 a 56 dalla L 205/2017) stesso obbligo (e stessa scadenza), ma in questo caso esiste il modello - firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa - deve essere trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., sempre secondo gli schemi disponibili on line sul sito del MIMIT.
Anche queste comunicazioni non sono condizione per accedere all’agevolazione.