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L’art. 1, comma 152, della L. 197/2022 prevede una modifica all’art. 6, comma 9-bis.3, del D. Lgs 471/1997 (relativo alle violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto applicata mediante inversione contabile).

Nel periodo aggiunto alla norma viene specificato che: “Le disposizioni dei periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole»”.

Il periodo precedente prevede che “se il cessionario o committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta ai sensi dell’articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro”. Pertanto, in caso di evasione o frode fiscale, non trova applicazione questa regola, ma verrà applicata una sanzione in misura pari al 90 per cento dell’ammontare delle detrazione compiuta

Nella videoconferenza del 20 settembre 2023 venivano chiesti alcuni chiarimenti per capire se oltre alla sanzione del 90% fosse irrogata la sanzione per infedele dichiarazione. L’agenzia delle entrate, nella risposta fornita, ricorda che la sanzione del 90 per cento è quella che viene applicata nei casi di illegittima detrazione. Tale sanzione esaurisce l’intero carico sanzionatorio applicabile, pertanto non può essere applicata la sanzione per infedeltà dichiarativa. Tale interpretazione emerge dal tenore letterale della norma. Poiché all’articolo 6 – quando il legislatore ha stabilito l’applicabilità di più sanzioni – lo ha indicato espressamente.

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