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QUESITO: Associazione sportiva dilettantistica: è possibile erogare i rimborsi ai volontari che ci aiutano durante le manifestazioni sportive? Devono essere tesserati o associati?

La figura del volontario trova definizione nell’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 il quale dispone al comma 1 “Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali“

Inoltre al comma 2 “Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente”.

Il volontario pertanto, per sua definizione, non può ricevere denaro per il proprio operato nemmeno in modo indiretto. 

Può, invece, ricevere il rimborso delle cosiddette spese “vive” documentate: le ricevute dell’albergo, gli scontrini del bar, i rimborsi chilometrici per l’utilizzo della propria autovettura per il tratto fuori dal territorio comunale di residenza.  

Stiamo quindi parlando di spese documentate effettivamente sostenute. In nessun caso potranno essere corrisposti rimborsi forfettari dato il divieto espressamente indicato all’art. 29. 

I rimborsi chilometrici devono essere documentati analiticamente: nel documento di riepilogo deve essere indicato il tipo di veicolo, la targa, la distanza percorsa, la manifestazione sportiva a cui si è partecipato (meglio ancora se allegato il volantino della manifestazione a riprova)  ed i conteggi devono tenere conto degli importi previsti nelle tabelle ACI. 

A tal proposito si veda https://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html 

A dimostrazione e supporto che il rimborso riguarda figure di volontari, anche in considerazione di eventuali controlli o contestazioni in sede di accertamento, è opportuno redigere una delibera del Consiglio Direttivo in cui si autorizzano i volontari all’utilizzo delle proprie autovetture nelle varie manifestazioni sportive e si precisano i limiti del riconoscimento di tali rimborsi. 

Naturalmente i rimborsi dovranno seguire criteri di coerenza ed economicità: va ricordato che le associazioni in generale e non solo quelle sportive, hanno l’obbligo di destinare le risorse ai fini istituzionali/sportivi, pertanto le risorse non devono essere depauperate se è possibile ricorrere a dei mezzi alternativi più economici all’utilizzo delle autovetture personali dei volontari (es. mezzi pubblici).

Sebbene il Correttivo Bis alla data di stesura dell’articolo (09 agosto 2023) non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e pertanto non ancora applicabile, si precisa che è prevista la possibilità per il volontario di autocertificare, mediante dichiarazione ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, i rimborsi spese fino ad un massimo euro 150,00 al mese.

Va detto fin da subito che 150 euro è il limite massimo e che l’autocertificazione ha come presupposto che le spese siano state effettivamente sostenute ed autorizzate previa delibera del Consiglio Direttivo: in altre parole l’autocertificazione non si traduce MAI in un rimborso forfettario ed a parere della scrivente dovrebbe essere comunque corredato di pezze giustificative. 

Infine per rispondere alla seconda parte del quesito non vi è alcun obbligo specifico di tesserare i volontari od associarli, vi è però l’obbligo di assicurarli per la responsabilità civile verso terzi.

Esistono numerose primarie assicurazioni che permettono l’assicurazione anche per singolo evento, è bene non trascurare questi aspetti che potrebbero nascondere delle insidie piuttosto sgradevoli in caso di incidenti.

 

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