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Il canale SID permette, tra le altre cose, di acquisire le comunicazioni Archivio dei rapporti con operatori finanziari (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015 e successivi).

Pertanto, dovranno essere comunicati

a) mensilmente

“- dati relativi al rapporto finanziario e delle operazioni extra-conto, comprensivi del codice identificativo

- dati anagrafici dei soggetti collegati al rapporto con specificazione del ruolo - pdfb) annualmente (rapporti attivi nell’anno di riferimento)”.

b) annualmente

“- dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco assegnato dall'operatore al momento della comunicazione di accensione del rapporto;

- dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione;

- saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell'anno; il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno;

- dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua;

- giacenza media annua relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali e rapporti assimilati;

- altri dati contabili, per alcune particolari tipologie di rapporto”.

In caso di holding, quali sono i dati da comunicare?

L’agenzia delle entrate, con la circolare 18/E del 2007, al paragrafo 4.2 ha specificato che:

“Per le holding di partecipazioni, iscritte nella sezione speciale dell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 113 del T.U.B., i principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto:

• le partecipazioni;

• i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;

• i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;

• il c.d. “cash pooling”;

• il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento)”.

Tale circolare è stata ripresa dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ del 20/02/2020, relativa alle “(…) modalità di comunicazione all'Archivio delle partecipazioni e delle obbligazioni (20/02/2020)”.

La stessa ha specificato che:

“- le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all'Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all'Archivio con il codice rapporto 22;

- i finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18;

- il c.d. "cash pooling" è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o 'pool leader' o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; la comunicazione del “cash pooling” da parte delle società aderenti al 'pool' è richiesta solo nel caso in cui la “pool leader” non sia assoggettata agli obblighi di cui all’art. 7 comma 6 del dPR n. 605/1973

- le garanzie, sono da comunicare col codice rapporto 16”.

I termini per le comunicazioni e quando la comunicazione annuale non serve

La comunicazione va effettuata annualmente entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; i dati mensili sono trasmessi entro il mese successivo all'apertura o alla cessazione del rapporto finanziario.

L’agenzia delle entrate con la risposta ad una FAQ del 15/03/2016 ha precisato quanto segue. “La comunicazione annuale relativa ai tipi rapporto 08, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 99 era necessaria – secondo le precedenti specifiche tecniche - al solo fine di comunicare gli ID rapporto. Tale informazione, con l'adozione del tracciato unico, è presente nella comunicazione mensile nel flusso di comunicazione dei nuovi rapporti e pertanto secondo quanto stabilito dal Provvedimento del 25 gennaio 2016 non deve più essere inviata la comunicazione annuale dei dati contabili per dette tipologie. Si ricorda che la comunicazione di assenza informazioni (tipo 7) non è più prevista”.

Per i rapporti di partecipazione, finanziamento, prestito obbligazionario e garanzia non è prevista alcuna valorizzazione e quindi non sono soggetti a comunicazione di dati annuali. Nel caso in cui la holding non abbia avuto nell’anno né extra conto né rapporti di cash pooling non è richiesto l’invio di files di comunicazione annuale, neppure negativa.

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