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Mancano pochi giorni all’entrata in vigore del D. Lgs 36/2021 e s.m.i. già oggetto di rinvio dal 1° gennaio e slittato al 1° luglio 2023. Ma cosa cambia in concreto?

La novità principale è che i compensi sportivi come finora conosciuti non esisteranno più.

Il 1° luglio fa da spartiacque: i compensi pagati entro il 30 giugno 2023 resteranno vincolati alla vecchia normativa mentre per i compensi pagati dal 1° luglio seguiranno le nuove regole.

Il D.lgs 36/2021 e s.m.i.  ha portato grandi cambiamenti nel mondo del lavoro sportivo: nello specifico ha abrogato i compensi sportivi ex Legge 342/2000  ed ha fatto nascere nuovi contratti speciali per il comparto sportivo.

Sono interessati alla riforma atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici  con esclusione delle figure con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

L’inclusione di nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive (come ad esempio custodi, receptionist, addetti alle pulizie, giardinieri ecc.) verrà codificata attraverso successive specifiche delibere federali mentre è stata cancellata la figura dell’amatore e introdotta quella del volontario.

Le collaborazioni, ora, potranno assumere due forme: volontariato sportivo o lavoro sportivo.

Il lavoratore sportivo eserciterà l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

Tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di Riforma dello Sport e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

VOLONTARIATO SPORTIVO

Il volontario che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non potrà essere remunerato in alcun modo.

Potrà ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.

LAVORO SPORTIVO 

In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura:

- subordinata (dipendenti)

- collaboratori autonomi occasionali 

- collaboratori coordinati e continuativi

- titolari di partita Iva

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

I contratti che si potranno delineare pertanto sono:

Apprendistato: le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato; le società sportive professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 15 anni (14 con correttivo bis) di età e fino ai 23 anni.

Area del professionismo: nel settore professionistico “la regola” sarà il rapporto di lavoro subordinato.

Area del dilettantismo: la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 24 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva.

Contratto a termine: la durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è stabilita in 5 anni e può esservi successione di contratti a tempo determinato fra stessi soggetti, in deroga alla normativa generale.

Amministrativi/Gestionali: sono inquadrati come co.co.co. e si applica la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.

AGEVOLAZIONI 

Sono previste delle agevolazioni che tengono conto della portata delle modifiche in atto:

• una fascia, di euro 5.000, di esonero contributivo ;

• la competenza della gestione separata Inps, in luogo dell’ex Enpals, con applicazione dell’aliquota del 25% (24% se beneficiario di altra tutela previdenziale) versata integralmente dal committente, di cui 1/3 a carico del collaboratore;

• la progressività degli oneri previdenziali, prevedendo la decurtazione al 50% dell’imponibile fino al 2027;

• il non assoggettamento ad Irpef dei compensi di importo complessivamente inferiore a 15.000 euro annui;

• la circostanza che i compensi erogati esclusivamente ai lavoratori sportivi collaboratori coordinati e continuativi potrebbero non costituire base imponibile ai fini Irap per un massimo di 85.000 euro, secondo la modifica apportata all’art. 35 dal correttivo;

A livello operativo sono previste delle semplificazioni rispetto alle vie ordinarie di comunicazione dei rapporti di lavoro, quali:

• la comunicazione di instaurazione del rapporto si effettua attraverso il Ras  

• l'esonero dall'obbligo di comunicazione preventiva per i compensi di importo inferiore ad euro 5.000  

• la possibilità di effettuare la comunicazione dei flussi retributivi per il calcolo dei contributi attraverso il Ras 

• la possibilità di non emettere busta paga per compensi inferiori a 15.000 euro, plafond al di sotto del quale non è prevista ritenuta fiscale 

• la possibilità di emettere le buste paga attraverso il Ras  

INAIL

Ai fini degli obblighi INAIL in via generale e per tutti i rapporti assoggettati all’assicurazione obbligatoria (dipendenti e co.co.co.), vengono affermati due principi:

• il premio assicurativo venga determinato sulla base dei soli rischi non coperti dall’assicurazione per morte e invalidità permanente già prevista per gli sportivi dilettanti e compresa nel tesseramento all’organismo affiliante;

• si tenga conto delle peculiarità dell’attività sportiva ed il relativo rischio.

La determinazione del premio è demandata a un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro dello Sport.

TRATTAMENTO FISCALE 

Sono previste delle soglie di esenzione e per semplificare si riporta uno schema riepilogativo del trattamento dei compensi:

ADEMPIMENTI

L’obbligo di comunicazione al RAS dei dati del rapporto di lavoro con compensi superiori ad euro 5.000 previsto per a.s.d./s.s.d. è equiparato a ogni effetto alla comunicazione preventiva al Centro per l’impiego.

Tali comunicazioni sono effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

Per l’operatività però si dovrà attendere un decreto attuativo.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alle co.co.co . viene previsto che la tenuta del libro unico del lavoro (art. 28) e la trasmissione comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi attraverso apposite

funzionalità telematiche del RAS sia una modalità facoltativa rispetto ai canali ordinari. 

STATUTO

Altra questione aperta è la verifica degli attuali statuti che dovranno essere conformi a quanto richiesto dal D. Lgs. 36/2021.

Le modifiche dovranno essere apportate entro il 31 dicembre 2023 pena la cancellazione dal RAS.

Sul tema seguirà un ulteriore articolo.

Aggiornamento del 03.10.2023, si veda l'articolo ->  RIFORMA DELLO SPORT- la modifica dello statuto

CONCLUSIONE

In conclusione mancano all’appello diverse norme attuative che riguardano:

- i criteri e i limiti per l’esercizio delle attività secondarie;

- la determinazione dei premi INAIL secondo i nuovi criteri contenuti nello schema del nuovo correttivo

- le specifiche tecniche per l’operatività del RAS (alla data di pubblicazione del presente articolo il sito è in manutenzione).

La riforma pertanto sta partendo ma per step, si confida nella moratoria prevista nel nuovo correttivo per l’adeguamento degli statuti e per adempimenti e versamenti delle co.co.co . sportive dilettantistiche oppure, ad esser prudenti, a procedere con

le comunicazioni, in particolare per quelle preventive al Centro per l’impiego attraverso i canali ordinari.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Aggiornamento del 07.09.2023, si veda l'articolo ->  RIFORMA DELLO SPORT: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo bis

 

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