Articoli

Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 423 della L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023): “All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 30 settembre 2023»”.

L’articolo in questione si riferisce al credito d’imposta riconosciuto per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A della L. 232/216 (ovvero i beni materiali 4.0). Tale credito è riconosciuto per investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 oppure “prenotati” fino a tale data (il relativo ordine deve risultare accettato dal venditore e pagato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto). Nel caso di prenotazione, tuttavia, l’investimento doveva essere realizzato entro il 30 giugno 2023. La legge di bilancio estende tale termine al 30 settembre 2023.

Pertanto, in caso di investimenti effettuati nel 2022, oppure prenotati entro il 31 dicembre e effettuati entro il 30 settembre 2023 il credito d’imposta spetta nella misura del:

- 40% del costo, “(…) per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro”;

- 20% del costo, “(…) per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro”;

- 10% del costo, “(…) per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro”.

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI