Articoli

Nella giornata di ieri è stata approvata al Senato la Legge di conversione del D.L. 9 agosto 2022 (Decreto aiuti-bis). Con riferimento ai bonus edilizi e all’opzione di cessione di cui all’art. 121 del DL 34/2020 è stata risolta quella incertezza che – durante l’estate – aveva “bloccato” le acquisizioni dei crediti da parte delle banche.

Per sbloccare le acquisizione dei crediti il decreto semplificazioni aveva data agli intermediari finanziari la possibilità di trovare degli acquirenti finali: i loro correntisti titolari di partita IVA. Questa apertura, tuttavia, si era scontrata con i profili di responsabilità solidale per i cessionari. Infatti, l’Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 aveva affermato che “l’assenza dei requisiti richiesti dalle discipline agevolative in argomento, nonché la mancata effettuazione degli interventi, determina il recupero della detrazione in quanto indebitamente fruita - sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura o della cessione del credito – (…). In presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi. La predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito”.

La modifica inserita nel decreto “Aiuti-bis” prevede l’aggiunta - al comma 6 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 – delle parole “concorso nella violazione”. Pertanto, la responsabilità del soggetto acquirente il credito da bonus scatta soltanto quando vi sia dolo o colpa grave, vale solo per i crediti la cui cessione sia scortata dall’apposizione del visto di conformità. E per le cessioni per le quali non sussisteva l’obbligo di apposizione del visto e dell’asseverazione (crediti sorti e ceduti anteriormente al 12 novembre 2022)? Sarà possibile limitare la responsabilità solidale solo se il cedente (la banca) abbina al credito da cedere il visto e le asseverazioni necessarie predisponendole oggi per ieri.

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI