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L’art. 23-bis della legge 51/2022 modifica l’articolo 1, comma 43-bis, della L 234/2021 (comma inserito dall’art 28 quater del DL 4/2022). Nello specifico per i lavori edili (come definiti dall'allegato X al DL 81/2008) – avviati successivamente al 27 maggio 2022 - di importo superiore a euro 70.000,00,

i benefici fiscali possono essere riconosciuti solo se:

- nell'atto di affidamento dei lavori;

- nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori;

è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile nazionale e territoriali (indicando il tipo di contratto).

Deve, pertanto, essere data indicazione del contratto collettivo del settore edile sia nel contratto di affidamento lavori, ed in eventuali contratti di sub appalto, che in fattura. In caso di fattura elettronica l’indicazione dovrà essere fornita nella descrizione, questo per facilitarne la verifica (considerato per altro che non è stato fornito ancora un campo specifico).

Ovviamente il rispetto di questo obbligo dovrà essere verificato da chi appone il visto di conformità.

Il campo di applicazione (ovvero i bonus interessati da questo obbligo) è il seguente:

- Superbonus 110%;

- Bonus barriere architettoniche 75%;

- Altri bonus edilizi per i quali sia previsto l’esercizio di opzione dall'articolo 121 del Dl 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito);

- Bonus Facciate.

Il superamento del limite di euro 70.000,00 – a fronte della modifica normativa – si computa con riferimento al complesso delle opere realizzate.

Vi sono alcune criticità dà affrontare. Alcune risposte sono pervenute dall’Ordine dei dottori commercialisti di Torino, oltre che dalle FAQ del CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili).

Innanzitutto, ci si chiedeva come affrontare il caso della fornitura con posa in opera di infissi, quanto il fornitore non risulti avere un codice edile e pertanto possa applicare un contratto diverso (come quello metalmeccanico). In questo caso – se l’attività non entra nel settore edile – non sarà possibile dare le indicazioni richieste. L’acquirente perde il bonus? In questo caso no. Sarà opportuno comunque dare indicazione nel contratto di affidamento dei lavori del fatto che non sia applicabile il contratto del settore edilizia. Potrebbe verificarsi, invece, il caso in cui un soggetto che opera nel campo edile abbia tra i propri codici attività anche quello relativo alla posa delle finestre. In questo caso dovrà dare indicazione del CCNL.

Nel caso invece di soggetti (come può essere un condominio) che affida i lavori ad un GC, cosa succede se lo stesso non appartiene al settore edile? Magari il codice attività attiene alla progettazione e il GC dà in sub appalto le opere edili. In questo caso, non essendoci ancora chiarimenti, si riterrebbe opportuno procedere come segue. Nel contratto di affidamento il CG da menzione del fatto che non appartiene al settore edile e che quindi non può utilizzare il contratto di questo settore. Nei contratti di sub appalto, così come nelle fatture emesse dai sub appaltatori, si dovrà dare menzione del contratto.

Cosa succede invece nel caso in cui il fornitore che effettua l’intervento non ha dipendenti? Ovviamente non potrà applicare il contratto collettivo. Dovrà darne menzione nel contratto di affidamento (indicando per l’appunto che non ha lavoratori dipendenti) specificando che, qualora successivamente li assumesse si impegna a darne comunicazione al committente, con indicazione del CCNL applicato. Questo obbligo si applica ai lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022. Per individuare tale data si dovrà fare riferimento alla data di inizio lavori indicata nei vari titoli urbanistici (ovvero si dovrà considerare la data formale di inizio dei lavori).

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