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Con al risposta n. 40 del 21 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti interessanti sempre nell’ambito dell’agevolazioni 110%. In particolare il caso da verificare concerne un condominio minimo che - a seguito di demolizione - diventa un unico edificio.

l caso

L’edificio in oggetto è composto da due unità immobiliari entrambe in categoria A/4. L’istante acquistava una delle unità, il coniuge l’altra. Veniva a costituirsi pertanto un condominio minimo. L’intervento da effettuarsi sull’edificio è quello di demolizione e ricostruzione con accorpamento delle due unità immobiliari che, conseguentemente, sarebbero state “fuse” catastalmente. L’istante ritiene che i termini per poter usufruire dell’agevolazione siano quelli riferiti ai condomini.

La risposta dell’Agenzia

L’agenzia sottolinea quanto previsto dalla circolare n. 30/E del 2020 in risposta al quesito 4.4.6: “(…) anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi”. Tale criterio deve essere applicato “(…) non solo ai fini della determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione ma anche ai fini della individuazione del limite temporale di vigenza dell'agevolazione”. Quindi, considerato che prima dell’intervento l’edificio era un condominio minimo “(…) la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote sopra indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025”.

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