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Di seguito una breve carrellata di novità e conferme per la normativa Iva

Esterometro

L’articolo 5, comma 14-ter del DL 146/2021 ha “spostato” al 1 luglio (precedentemente si parlava del 1 gennaio) l’entrata in vigore delle nuove regole per la trasmissione telematica dei dati relativi a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (indipendentemente dalla loro rilevanza ai fini Iva).

Per effetto di queste nuove regole le operazioni transfrontaliere andranno comunicati utilizzando lo Sdi, con il formato della fattura elettronica. L’esterometro pertanto non verrà più compilato (cfr articolo l’abolizione dell’esterometro. I dubbi per il regime oss e per le operazioni non soggette a fatturazione).

Viene a modificarsi anche il termine per l’invio. Se precedentemente l’invio con l’esterometro era “massivo”, ovvero si inviavano tutti i dati del trimestre di riferimento entro il mese successivo, ora la trasmissione telematica è “per operazione”.

Tale trasmissione deve essere compiuta:

- entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi per le operazioni attive svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;

- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione per quelle passive. Con lo slittamento delle nuove modalità al 1 luglio 2022 permane l’adempimento relativo all’esterometro fino al secondo trimestre del 2022.

Quindi riassumendo, nel 2022 si procederà all’invio dell’esterometro:

- entro il 31 gennaio per il quarto trimestre 2021;

- entro il 2 maggio per il primo trimestre 2022;

- entro il 22 agosto per il secondo trimestre 2022.

Fatture elettroniche operatori sanitari

L’articolo dell’articolo 5, comma 12-quater, del Dl 146/2021 ha prorogato per il 2022 il divieto per gli operatori sanitari di emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche i cui dati, da preservare nel rispetto della privacy, sono da inviare ove previsto al Sistema tessera sanitaria.

Registratori di cassa telematici

Dal 1° gennaio 2022, terminato il periodo di adeguamento dei registratori telematici (provvedimento 182017/2016 dell’Agenzia delle Entrate), gli apparecchi devono essere adeguati al tracciato telematico “7.0”. Sarà possibile quindi trasmettere i dati dei corrispettivi solo secondo le specifiche disposte dall’allegato denominato “Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0 - giugno 2020”.

Fatture emesse ad esportatori abituali

I fornitori di esportatori abituali dal 1 gennaio 2022 potrebbero ricevere una comunicazione via Pec dall’Agenzia delle Entrate, in cui viene comunicato che la dichiarazione d’intento che hanno ricevuto da un cliente non è valida. L’Agenzia delle entrate effettuerà specifici controlli antifrode volti a verificare l’effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale, mediante l’incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati e delle dichiarazioni d’intento.

L’esito di questi controlli ricade anche sui fornitori che – a seguito della ricezione della comunicazione – non potranno più emettere al cliente (a cui è stata invalidata la dichiarazione d’intento) altre fatture in regime di non imponibilità ex articolo 8, comma 1, lettera c. Non solo. Dovranno procedere con la verifica delle operazioni precedentemente intercorse con il cliente. Vi è, infatti, il rischio che l’agenzia ne contesti la validità.

Devono pertanto valutare attentamente il rischio di contestazione di consapevolezza nella frode e l’opportunità di regolarizzare la situazione facendo ricorso al ravvedimento operoso.

I fornitori dovranno inoltre affrontare un problema di carattere pratico: la dichiarazione d’intento è stata invalidata, ma la fattura elettronica è stata trasmessa allo Sdi, poi verrà “scartata” dal sistema. Per poter gestire operativamente lo “scarto” di tali fatture, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, è richiesto un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file Xml della fattura elettronica. In particolare il file Xml dovrà contenere: - nel campo 2.2.1.14 «Natura», il codice “N3.5” «Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento»; - nel blocco «Altri Dati Gestionali», per ogni dichiarazione d’intento: 

- nel campo 2.2.1.16.1 la dicitura «Intento»;

- nel campo 2.2.1.16.2 il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” o dal segno “/”; 

- nel campo 2.2.1.16.4 la data della ricevuta telematica.

Fatture elettroniche e soggetti in regime forfettario

Il Consiglio dell’Unione Europea, in data 13 dicembre 2021, ha concesso all’Italia la proroga all’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica per il trienni 2022 – 2024. In tale sede è stata concessa anche la possibilità di estendere tale obbligo anche ai contribuenti forfettari. Mentre per la generalità dei contribuenti esiste una norma apposita, il D. Lgs. 127/2015, che aveva introdotto l’adempimento e che non prevede un termine di decadenza dell’obbligo di fattura elettronica, per i soggetti in regime agevolato non esiste una norma analoga. Per fare in modo che tale deroga concessa dal Consiglio dell’Unione Europea diventi operativa è necessario pertanto che venga emanata una norma nazionale ad hoc. Pertanto fino all’emanazione del provvedimento legislativo i soggetti forfettari potranno continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo.

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