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Secondo quanto disposto dall’art. 121, comma 1-bis, del DL. 34/2020: “L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”. Sul tema è stata presentata un istanza di interpello N. 907-1595-2021, alla quale la Direzione regionale del Veneto ha risposto.

Nel caso oggetto di analisi da parte della DRE il contribuente (condominio minimo) chiedeva:

- la modalità di determinazione della percentuale del 30% del SAL e se era possibile conteggiare tale valore separatamente per gli interventi di efficientamento energetico e antisimico;

- se ai fini della determinazione del raggiungimento del 30% del SAL si potessero considerare l’ammontare complessivo delle spese sostenute anche in acconto;

- se si potesse esercitare l’opzione qualora non si ottenesse il 30% di SAL entro l’esercizio di sostenimento della spesa;

- chiarimenti in merito al visto di conformità in relazione ad un ulteriore cessione.

Nella risposta formulata, la DRE del Veneto afferma che:

- ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento (cfr. circolare 30 del 2020, par. 5.1.6). Quindi, ai sensi del comma 1-bis dell’art 121 DL 34/2020 è consentito “(…) separatamente per ciascun dei due interventi (efficientamento energetico e antisismici) applicare le regole del SAL”;

- considerato che il SAL viene redatto dal direttore lavori, lo stesso “(…) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. (…) il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”. Considerato che “(…) l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta (…) per il diritto dell’esercizio di opzione, in relazione agli interventi che godono della più elevata aliquota di detrazione prevista dl superbonus occorre che sia stato anche raggiunto il SAL pari al minimo del 30% dell’intervento complessivo”;

- devono coesistere entrambe le condizioni “(spese sostenute e importo del SAL pari al 30) nel medesimo anno d’imposta, per usufruire dell’opzione (…)” ex art 121 DL 34/2020.

Pertanto, per la cessione del credito o lo sconto in fattura per il 110% con i SAL devono verificarsi contemporaneamente:

- l’effettuazione dei lavori corrispondenti al SAL per almeno il 30%;

- il pagamento dei lavori;

- l’asseverazione degli stessi (conformità e congruità), per la relativa quota indicata nel SAL, non inferiore al 30 per cento.

L’asseverazione che - per l’ecobonus, il fotovoltaico, l’accumulo e le colonnine - va inviata telematicamente all’Enea. Le opzioni, pertanto, non possono essere esercitate per quelle spese che – anche se sostenute dal punto di vista finanziario – si riferiscono a lavori non ultimati o non compresi nello stato di avanzamento del lavori. Questo non significa che gli acconti non possano essere oggetto di opzione. Lo saranno soltanto se entro il 31/12/2021 o altra annualità (ad oggi 2022) saranno riallineati con lo stato di avanzamento dei lavori. In caso contrario potranno essere utilizzati in detrazione nella dichiarazione.

In una recente risposta in Commissione Finanze della camera (5-07055) del 17 novembre 2021. Il MEF ha chiarito che “(…) la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi (…) indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono”. I benefici “(…) in commento sono correlati al «sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili”.

In ogni caso “(…) risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati”.

In merito alla necessità o meno di presentare l'ENEA relativo allo stato di avanzamento lavori entro il 31 dicembre 2021, non risulta dal punto di vista normativo alcuna disposizione in questo senso. Tuttavia. una rigida interpretazione di quanto segnalato dalla DRE ha determinato - in capo alle società di revisione,  che curano la verifica del credito per gli istituti bancari - la previsione di un vero e proprio obbligo ai fini di verifica/cessione del credito. Entrando nei siti       

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