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La risposta all’interpello 765 del 2021 interviene sul calcolo dei tetti di spesa massimi rispetto al numero di unità immobiliari oggetto di intervento

(cfr “Interventi su unità immobiliari e pertinenze. Quando le pertinenze permettono di “moltiplicare i massimali”?) e sostituisce la risposta 568 del 30 agosto 2021 che si era discostata dalle linee generali imposte dalla normativa e dalla prassi.

Il caso

Il caso sottoposto all’Agenzia riguardava “un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata A/3 e da due pertinenze, di cui una accatastata C/6, con destinazione d'uso <<autorimessa>, e una accatastata C/2, con destinazione d'uso <magazzino >”. A seguito di interventi di miglioramento sismico e di efficentamento energetico “(…) risulterà variata la destinazione d'uso di una porzione del "magazzino", con creazione di un'ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3”.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nella risposta 568 del 30 agosto 2021, l’agenzia prevedeva di conteggiare il limite massimo moltiplicandolo il limite per il numero di unità (anche se pertinenziali) presenti prima dell’intervento.

Tale risposta è stata corretta dalla n. 765. L’agenzia ricorda, infatti:“(…) la circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che (…) i limiti di spesa per ciascun intervento si riferiscono al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente”. Inoltre, nel caso di “(…) interventi (…)” di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (compreso antisismico), che “(…) comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione di un'unica unità vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”.

Questo criterio si applica anche per gli interventi superbonus (circolare n. 30/E del 2020) Pertanto, con riferimento al caso di specie relativo ad “(…) un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata e da due pertinenze, (…), il limite di spesa a disposizione per gli interventi antisismici è pari a euro 96.000 considerando la singola unità residenziale unitariamente alle due unità immobiliari pertinenziali (…). Analogamente, con riferimento ai prospettati interventi di efficientamento energetico, l'Istante potrà fruire di un limite di spesa di 50.000 euro per l'isolamento termico delle pareti esterne, 30.000 euro per la sostituzione della centrale termica, 54.545 euro per la sostituzione degli infissi, 48.000 euro per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e 48.000 euro per l'installazione del relativo sistema di accumulo.”

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