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La legge di bilancio 2022 (BOZZA)

Nell’ultimo testo di legge di bilancio 2022, datato 10 novembre 2021, sono state apportate alcune modifiche all’art. 8 (che ora diventa art. 9) relativamente alle agevolazioni sugli interventi edilizi.

Nello specifico viene riproposta la possibilità di esercitare l’opzione (per sconto o cessione del credito) per tutti gli interventi edilizi. Nella precedente formulazione, la sola modifica dell’art. 121, comma 7-bis, del DL 34/2020 determinava la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in fattura esclusivamente per gli interventi di superbonus. Nell’ultima bozza viene invece modificato anche il comma 1 del predetto articolo, determinando l’estensione dell’esercizio di opzione a tutti gli interventi edilizi.

Il decreto controlli preventivi

Il 10 novembre 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legge (Decreto controlli preventivi) con il quale prevede l’introduzione di ulteriori importanti modifiche alla disciplina delle agevolazioni su interventi edilizi. Gli effetti del decreto decorrono dalla pubblicazione in G.U.

Il decreto è entrato in vigore oggi al numero 157. L'effetto immediato è stato il blocco del sito delle comunicazione di cessioni del credito. Si attendono chiarimenti in merito all'applicazione.(soprattutto per quanto concerne il visto)  

La parola passa ora al Parlamento per la conversione in legge.

1) Il visto di conformità.

La modifica dell’art. 119, comma 11, determina l’estensione dell’obbligo del visto di conformità anche per l’utilizzo dell’agevolazione Superbonus in “detrazione nella dichiarazione dei redditi”. Il visto non si appone nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente all’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale (CAF). La modifica dell’art. 121, con l’aggiunta del comma 1-ter, determina l’estensione del visto di conformità anche agli interventi diversi dal superbonus. Pertanto, nel caso di esercizio dell’opzione per gli interventi di cui al comma 2 dell’articolo citato (recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica, ecc…) è obbligatorio il visto. Il visto non è esteso al caso di utilizzo dell’agevolazione in dichiarazione.

2) Controlli preventivi.

Viene introdotto l’articolo 122 – bis al DL 34/2020, che prevede la possibilità per l’Agenzia delle entrate di sospendere fino a trenta giorni le comunicazioni per l’esercizio di opzione, che “presentano profili di rischio”, per permettere all’agenzia di effettuare un controllo preventivo. Se completato il controllo i rischi non sono confermati (o sono comunque decorsi i trenta giorni) la comunicazione produce gli effetti previsti.

“I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma”.

Viene demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia la determinazione dei criteri, delle modalità e dei tempi per l’attuazione della norma.

3) i controlli.

L’agenzia delle entrate mantiene i poteri ordinari di controllo. L’atto di recupero dei contributi indebitamente utilizzati può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

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