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La Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) al comma 1103 ha modificato la normativa relativa alla comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) contenuta all’articolo 1, comma 3-bis del d.lgs. 127/2015. Questo adempimento, infatti, è stato soppresso.

Tutte le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, dovranno essere comunicate utilizzando il sistema di interscambio (Sdi) secondo il formato XML.

Non soggiacciono a tale obbligo:

- le operazioni di importazione per le quali viene emessa una bolletta doganale;

- le cessioni effettuate a viaggiatori extraUE (art. 38 quater 633/72) con fattura emessa con la procedura OTELLO 2.0.

Con provvedimento del 28 ottobre 2021 l'Agenzia delle entrate ha modificato il precedente provvedimento 89757 del 2018, per adeguare le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni in vigore. 

Alcuni casi particolari da valutare

L’Agenzia delle Entrate in precedenti interventi di prassi dedicati alla compilazione dell’esterometro, aveva evidenziato che:

a) “l’adempimento, a differenza del precedente <> (…), non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato” (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 17 giugno 2019 al paragrafo 4.2);

b) “ai fini (…) dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:

- è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso; 

- non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale”. Questo commento era stato formulato dall’Agenzia con la risoluzione 85 del 2019, che trattava il caso della sussistenza o meno dell’obbligo di compilare l’esterometro da parte di operatore passivo italiano che otteneva una prestazione da soggetto inglese non titolare di partita iva.

Ci si chiede, pertanto, se con l’abolizione dell’esterometro e l’introduzione – in sua sostituzione – dell’obbligo di trasmissione mediante Sdi non sia opportuno un chiarimento da parte dell’Agenzia o se – considerata la prassi amministrativa – si debbano comunicare anche le operazioni non rilevanti territorialmente o esenti (per le quali sia escluso l’obbligo di fatturazione). Vi sono, infatti, alcune operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

Si tratta ad esempio:

- delle prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti nel paese del committente, rese da operatore italiano ad un privato non italiano;

- delle operazioni di cui all’articolo 10, punti 1), 4) e 9) (operazioni esenti: prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli, ecc.);

- delle vendite a distanza a privati comunitari che si considerano, al superamento del volume di euro 10.000,00, rilevanti territorialmente nello Stato di destinazione dei beni (vedasi meccanismo OSS).

Stesse considerazioni per gli acquisti. Vi sono, infatti, operazioni non rilevanti nel territorio italiano, come nel caso del pagamento delle prestazioni per l’alloggio in un albergo o per il vitto in un ristorante fuori dal territorio italiano (vedasi risoluzione 85 riportata).

I tempi di trasmissione allo Sdi (art. 1, comma 3-bis D.lgs. 127/2015)

a) Operazioni attive “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”. In riferimento alle operazioni attive il contribuente emetterà fattura elettronica di tipo TD01, con destinatario il cliente estero.

b) Operazioni passive “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione”. Le fatture ricevute dal fornitore estero saranno emesse in modalità analogica.

L’operatore italiano dovrà generare un documento elettronico e trasmetterlo tramite Sdi entro i termini indicati dalla norma. Il documento generato in formato elettronico sarà un documento di integrazione/autofattura che potrà avere uno dei seguenti codici:

- TD17 integrazione fattura per reverse charge interno (utilizzato per i servizi dall’estero);

- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari;

- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72.

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