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In data 28 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato in bozza la legge di bilancio 2022 intervenendo, all’art. 8, sulle agevolazioni relative agli interventi edilizi. Si tratta di una bozza che sarà oggetto di intervento prima dell'approvazione, ma vediamo comunque le principali novità abbozzate dai legislatori. 

Le proroghe

Non verranno prorogate le detrazioni relative al bonus colonnine per ricarica autoveicoli elettrici, ex art. 16-tre del DL 63/2023.

Le detrazioni edilizie prorogate fino al 31/12/2022 sono il bonus facciate ex art. 1, commi 219/223 della L. 160/2019, ma con la riduzione dell’aliquota al 60%.

Le detrazioni edilizie prorogate fino al 31/12/2024 sono:

- gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR. Confermata l’aliquota di detrazione del 50% con limite di euro 96.000,00;

- il bonus mobili ex art. 16, comma 2 del DL 63/2013. Confermata l’aliquota di detrazione del 50% con un limite di spesa che però si abbassa a euro 5.000,00;

- il sismabonus ex art. 16 del DL 63/2013, dal comma 1-bis al comma 1-septies. Confermate tutte le aliquote (dal 50% al 70/80% al 75/85% a seconda che si tratti di casa singola o condominio e a seconda della classe di rischio);

- l’ecobonus ex art. 14 del DL 63/2013. Confermate tutte le percentuali di detrazione previste per I diversi tipi di intervento;

- il bonus verde ex art. 1, commi da 12 a 15 della L. 205/2017.

Le proroghe per il superbonus

Il superbonus 110% sarà prorogato al 30/06/2022 per gli interventi ex art. 119, comma 5:

- di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;

- per gli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Il superbonus 110% sarà prorogato al 31/12/2022:

- per le persone fisiche (comma 9 lettera a) dell’art. 119) per gli interventi, per i quali, alla data del 30 settembre 2021, “(…) risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo”;

- per le persone fisiche (comma 9 lettera a) dell’art. 119) per gli interventi, effettuati sul unità immobiliari adibite ad abitazione principale, che hanno un ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

In tutti gli altri casi rimane la scadenza del 30/06/2022.

Il superbonus 110% sarà prorogato al 31/12/2023:

- per le IACP (comma 9, lettera c), e per le cooperative (comma 9, lettera d), “(…) per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.”;

Il superbonus 110% sarà prorogato al 31/12/2025:

- per le persone fisiche e per i condomini (comma 9 lettera b) dell’art. 119) per gli interventi, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione (art.3, comma 1, lettera d), DPR 380/2021), nella misura del 110% per le spese sostenute “(…) entro il 31 dicembre 2023, del 70% per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per cento per quelle sostenute nell’anno 2025”. Il riferimento alle persone fisiche deve essere letto in questo senso: nel caso di persone fisiche che detengano più unità immobiliari distintamente accatastate (dalle due alle quattro nutà).

L’opzione ex art. 121 del DL 34/2020: cessione del credito o sconto in fattura

Solo per gli interventi superbonus 110% verrà prorogata al 31/12/2025 la possibilità di cedere il credito o di ottenere lo sconto in fattura. Gli altri interventi che danno diritto alle detrazioni (sismabonus e ecobonus orinari, bonus facciate, interventi ristrutturazione) possono essere ceduti solo per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

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